Azione diretta del vettore contro il committente della fornitura (Cass. civ. n. 13825/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede l’azione diretta del vettore nei confronti di “tutti coloro che hanno ordinato il trasporto”, è norma speciale a favore e garanzia del sub-vettore nella catena contrattuale del trasporto, e non si estende al committente della fornitura di beni che non abbia stipulato un contratto di trasporto con il vettore, anche quando la consegna dei beni sia affidata dal fornitore a un vettore mediante un singolo contratto di trasporto.
La solidarietà passiva ex lege nell’obbligazione di pagamento del corrispettivo del sub-vettore è espressione del principio generale di solidarietà passiva di cui all’art. 1294 c.c., ma presuppone che tutti i condebitori siano obbligati alla medesima prestazione oggetto dell’obbligazione, il che non si verifica quando il committente della fornitura è estraneo al contratto di trasporto.
L’implicito rigetto di un’eccezione processuale, non oggetto di specifico motivo di appello, forma giudicato interno ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che la questione non può più essere esaminata in sede di legittimità.
Il Fatto
La società S.r.l., vettore, ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti della società S.p.A., in via solidale con la società committente S.r.l., per il pagamento di € 229.226,20 relativo ad attività di trasporto, ai sensi dell’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005, che prevede l’azione diretta del vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. La S.p.A. propose opposizione al decreto ingiuntivo, deducendo la carenza di legittimazione processuale dell’opponente e contestando la propria qualità di committente del trasporto.
Il Tribunale di Brindisi respinse l’opposizione e confermò il decreto ingiuntivo. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 1018 del 2023, accolse l’appello della S.p.A., revocò il decreto ingiuntivo e condannò la S.r.l. alle spese, ritenendo che la S.p.A. fosse estranea al contratto di trasporto, in quanto fruitore finale della fornitura di componentistica aeronautica, senza aver ordinato il trasporto. La S.r.l. propose ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso, ritenendo infondato il primo e il secondo motivo, con cui si deduceva l’omesso esame della carenza di legittimazione processuale dell’opponente. La Corte rileva che la questione della legittimazione processuale, eccepita dalla S.r.l. in primo grado e riproposta in appello, non è stata oggetto di specifico motivo di appello, nonostante il suo implicito rigetto da parte del giudice di primo grado che aveva deciso il merito. In applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame (art. 161, comma 1, c.p.c.), l’implicita decisione sulla questione processuale ha formato giudicato interno, preclusivo di ogni ulteriore esame in sede di legittimità. La Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U., n. 11799 del 2017) secondo cui l’eccezione reiterata in appello ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente a superare il giudicato interno, essendo necessario un motivo specifico di impugnazione.
La Corte rigetta anche il terzo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 7-ter del d.lgs. n. 286 del 2005. La Corte esclude che la disposizione, che prevede l’azione diretta del vettore nei confronti di “tutti coloro che hanno ordinato il trasporto”, possa essere estesa al committente della fornitura che non abbia stipulato un contratto di trasporto con il vettore. La norma, di natura speciale, è volta a tutelare i sub-vettori nella catena contrattuale del trasporto, garantendo loro la solidarietà attiva nei confronti di tutti i soggetti che hanno ordinato il trasporto. Tuttavia, nel caso di specie, la Corte d’Appello ha accertato in fatto che l’ordine di trasporto era stato impartito dalla sola S.r.l. (fornitore) alla ricorrente, mentre la S.p.A. rivestiva il ruolo di fruitore finale dei beni, nell’ambito di un rapporto di fornitura estraneo al contratto di trasporto. Tale accertamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, esclude che la S.p.A. possa essere considerata “coloro che hanno ordinato il trasporto” ai sensi della norma. La solidarietà passiva non si giustifica in assenza di un contratto di trasporto che veda anche il committente come parte contrattuale. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.