Nuovi documenti utilizzabili nel riesame con contraddittorio effettivo (Cass. pen. Sez. II n. 31845/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di riesame, il giudice può utilizzare documenti formati dopo l’ordinanza applicativa della misura cautelare, anche sfavorevoli all’indagato, se prodotti in udienza e sottoposti a effettivo contraddittorio. Ai fini della rapina impropria, il tentativo di sottrazione e la violenza diretta a conseguire la fuga o l’impunità devono conservare l’unitarietà dell’azione. L’attualità del pericolo di reiterazione non richiede occasioni delittuose imminenti, ma una prognosi concreta fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità e sul contesto. Sono inammissibili le censure dirette a ottenere una diversa lettura degli elementi indiziari.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato la custodia cautelare in carcere per una tentata rapina aggravata in concorso. Il Tribunale rigettava la richiesta di riesame, valorizzando anche una comunicazione di notizia di reato relativa a un episodio analogo, prodotta dal pubblico ministero in prossimità dell’udienza.
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 178 e 309 cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost., sostenendo di non avere potuto esaminare efficacemente il documento. Contestava inoltre la qualificazione del fatto come tentata rapina, la valutazione degli indizi e la motivazione sulle esigenze cautelari. Chiedeva, in particolare, la riqualificazione della condotta come tentata truffa e l’applicazione di una misura meno afflittiva.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene manifestamente infondata la censura processuale. Il Tribunale aveva accertato che la difesa aveva potuto conoscere il documento e formulare osservazioni prima della decisione. L’acquisizione non aveva quindi compromesso il diritto di difesa. La soluzione è ricondotta all’orientamento espresso da Sez. III, n. 4647 del 09/12/2015; Sez. I, n. 11091 del 18/10/2022; Sez. II, n. 15096 del 09/04/2026.
La contestazione sulla qualificazione del fatto è invece giudicata estranea ai limiti del sindacato di legittimità. Le dichiarazioni raccolte indicavano che la violenza era stata esercitata per assicurare la fuga e l’impunità, senza interruzione rispetto al tentativo di sottrazione. Il Tribunale aveva quindi motivato razionalmente sulla tentata rapina impropria, in coerenza con Sez. VII, ord. n. 34056 del 29/05/2018; Sez. II, n. 2111 del 17/11/2022, dep. 2023. Le ricostruzioni alternative prospettate dal ricorrente richiedevano una nuova valutazione del materiale probatorio.
Anche le doglianze riferite agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. sono considerate aspecifiche. La prognosi di reiterazione poggiava sulle modalità organizzate della condotta, sulla vulnerabilità delle persone offese, sulla presenza di più concorrenti e sull’analogia con un ulteriore episodio ravvicinato. Tali elementi dimostravano, secondo i giudici cautelari, una capacità non occasionale di programmare e realizzare reati contro il patrimonio. L’attualità del pericolo è stata valutata secondo i criteri richiamati da Sez. III, n. 9041 del 15/02/2022; Sez. II, n. 6593 del 25/01/2022; Sez. V, n. 22344 del 05/03/2025; Sez. I, n. 26618 del 11/07/2025.
La medesima base fattuale giustificava l’adeguatezza della custodia in carcere. Le misure meno afflittive non avrebbero impedito il mantenimento dei collegamenti con gli altri soggetti coinvolti, né neutralizzato il rischio di ulteriori condotte. La motivazione del Tribunale viene pertanto ritenuta completa, coerente e priva di manifeste illogicità.
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende, oltre agli adempimenti previsti dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.