Mutamento del giudice: rinnovazione istruttoria tempestiva, motivata e specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 31842/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di mutamento della persona fisica del giudice, il principio di immutabilità richiede che la sentenza sia deliberata dal giudice che ha ammesso e assunto la prova, secondo l’art. 525 cod. proc. pen. Il mutamento attribuisce alle parti il diritto di chiedere prove nuove o la rinnovazione di quelle già assunte, purché ne indichino specificamente le ragioni e i soggetti da riesaminare. Restano efficaci i provvedimenti di ammissione adottati dal giudice precedente, se non modificati o revocati. La richiesta può essere respinta quando risulti tardiva, immotivata o riferita a testimoni non indicati nella lista prevista dall’art. 468 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello, pronunciando dopo un annullamento con rinvio, aveva confermato la condanna dell’imputato per sostituzione di persona, ai sensi degli artt. 494 e 61, n. 2, cod. pen., e per truffa, ai sensi dell’art. 640 cod. pen. Era stato ridotto soltanto il risarcimento riconosciuto alla parte civile. Il precedente annullamento, disposto da Sez. II n. 13344 del 05/03/2025, riguardava l’omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
Il ricorrente denunciava vizi nelle notificazioni, l’omessa sospensione del processo durante la pendenza di una richiesta di rimessione e la mancata rinnovazione dell’istruttoria dopo il mutamento del giudice di primo grado. Sosteneva, in particolare, di avere tempestivamente domandato la ripetizione dell’attività probatoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione considera manifestamente infondate le doglianze sulle notificazioni. La motivazione della sentenza d’appello era stata depositata entro il termine stabilito, sicché non occorreva l’avviso previsto dall’art. 548, comma 2, cod. proc. pen. Dopo l’annullamento era stato inoltre notificato personalmente un nuovo decreto di citazione. La precedente nullità riguardava soltanto l’appello e non poteva estendersi al primo grado attraverso l’art. 185 cod. proc. pen.
Quanto alla richiesta di rimessione, la sospensione è facoltativa secondo l’art. 47, comma 1, cod. proc. pen. Diviene obbligatoria, ai sensi del comma successivo, quando il processo raggiunge la fase delle conclusioni e il giudice conosce l’assegnazione della richiesta alle Sezioni Unite o a una sezione diversa da quella prevista dall’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. Nel caso esaminato, la sospensione era intervenuta prima delle conclusioni, senza alcuna violazione processuale.
La Corte esclude l’applicazione dell’art. 495, comma 4-ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. La disciplina transitoria dell’art. 93-bis del d.lgs. n. 150/2022 impediva di applicarlo agli esami già svolti nel giudizio, concluso prima del 1° gennaio 2023. Restavano però applicabili i principi di Sezioni Unite n. 41736 del 30/05/2019.
In base a tali principi, il nuovo giudice può utilizzare le prove già assunte quando la loro ripetizione non sia stata richiesta, ammessa o risulti impossibile. La parte che domanda la rinnovazione deve indicarne le specifiche ragioni. Il giudice conserva i poteri di valutazione previsti dagli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche rispetto alla non manifesta superfluità della ripetizione. Per gli esami testimoniali occorre inoltre la preventiva indicazione dei soggetti nella lista depositata ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen.
Dagli atti, direttamente esaminabili secondo Sezioni Unite n. 42792 del 31/10/2001, risultava che la difesa avesse inizialmente chiesto l’esame di testimoni mai sentiti, non la rinnovazione delle prove già raccolte. La relativa istanza era stata formulata soltanto dopo diversi rinvii. Essa risultava tardiva, priva di motivazione e riferita a soggetti non inseriti nella lista testimoniale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e in coerenza con Corte cost. n. 186 del 13/06/2000.
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