Continuazione tra associazione e omicidio: serve la programmazione originaria (Cass. pen. Sez. I n. 31825/2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reato-fine richiede la prova che quest’ultimo fosse programmato, almeno nelle linee essenziali, quando il partecipe aderì al sodalizio. Non basta che il delitto sia commesso da associati, autorizzato dai vertici o funzionale all’accreditamento criminale. I fatti determinati da circostanze contingenti o sopravvenute restano estranei al medesimo disegno criminoso, anche se maturano nel contesto associativo. L’identità del movente non equivale alla preventiva ideazione unitaria e non consente automatismi nell’applicazione dell’art. 81, secondo comma, cod. pen.. Il condannato deve allegare elementi specifici e concreti della programmazione originaria.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra più reati già giudicati. Il ricorso per cassazione era circoscritto al rapporto tra un omicidio, commesso durante un precedente periodo di partecipazione associativa, e due delitti riconducibili all’associazione di tipo mafioso.
Secondo il condannato, l’omicidio doveva considerarsi attuazione del programma criminale. Il fatto era stato eseguito da appartenenti al medesimo circuito mafioso, dopo interlocuzioni interne e con l’autorizzazione dei vertici. La difesa sosteneva inoltre che l’esecuzione avesse consentito al ricorrente di consolidare la propria posizione nel sodalizio. Contestava, quindi, la qualificazione dell’episodio come frutto di circostanze occasionali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dall’onere di allegazione gravante sul condannato. Come affermato da Sez. III n. 17738 del 14 dicembre 2018, chi invoca la continuazione deve indicare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati successivi a una programmazione unitaria. In mancanza, il beneficio sanzionatorio finirebbe per dipendere dalla mera reiterazione degli illeciti, cancellando la distinzione tra continuazione e abitualità criminosa.
La prova dell’unico disegno criminoso può essere ricavata da indici esteriori, quali omogeneità delle violazioni, beni protetti, causali, modalità esecutive e contiguità spazio-temporale. Tuttavia, secondo Sezioni Unite n. 28659 del 18 maggio 2017, nessuno di tali elementi è decisivo quando i reati successivi risultano determinati da circostanze estemporanee. Occorre che, al momento del primo illecito, le condotte ulteriori siano già deliberate almeno nelle loro caratteristiche essenziali.
Nel rapporto tra l’art. 416-bis cod. pen. e i reati-fine, la verifica deve riferirsi al momento nel quale il partecipe decide di entrare nell’associazione. La Corte richiama Sez. I n. 39858 del 28 aprile 2023: ritenere sufficiente il programma generale del sodalizio produrrebbe un’indebita continuità automatica tra il delitto associativo e ogni successivo reato commesso nel suo ambito.
Nel caso esaminato, l’omicidio traeva origine da contrasti familiari sopravvenuti. Il coinvolgimento degli associati, l’autorizzazione dei vertici e l’interesse del condannato ad accreditarsi criminalmente non dimostravano che il fatto fosse prevedibile al momento dell’adesione. Quest’ultimo interesse rappresentava un movente soggettivo, indicativo della disponibilità al crimine, ma non della programmazione iniziale. La Cassazione ha quindi ritenuto corretta l’esclusione della continuazione, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.
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