Chiosco su area demaniale: concessione e permesso edilizio restano distinti (Cass. pen. Sez. III n. 31796/2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione demaniale non sostituisce il permesso di costruire: per le opere private sul demanio marittimo entrambi i titoli sono necessari e perseguono finalità autonome. La precarietà edilizia non dipende dalla facile amovibilità o dalla stagionalità del manufatto, ma dalla sua originaria destinazione a un’esigenza oggettivamente contingente e temporanea, con immediata rimozione al suo cessare. Un chiosco stabilmente ancorato al suolo integra quindi un intervento soggetto a titolo edilizio, se non risponde a tale esigenza transitoria. Nel ricorso contro provvedimenti in materia di sequestro, ai sensi dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., è deducibile soltanto la violazione di legge, compresa la motivazione mancante o apparente, non la manifesta illogicità.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari negava il dissequestro di un chiosco abusivo di circa 23,75 metri quadrati, in corso di realizzazione su un’area demaniale concessa per installare una struttura di circa 25 metri quadrati. Il tribunale del riesame respingeva l’appello cautelare proposto ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen.. Rilevava che il contratto subordinava l’installazione all’acquisizione dei titoli edilizi e che nessun permesso era stato richiesto prima dei lavori.
La ricorrente sosteneva che il manufatto fosse precario, amovibile e conforme alla concessione, quindi estraneo al permesso di costruire secondo l’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. Contestava inoltre la motivazione sul periculum in mora, ritenendola astratta e contraddittoria. La questione giungeva così in Cassazione sotto i profili della necessità del titolo edilizio e dei limiti del sindacato cautelare di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. In via preliminare ribadisce che l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro le ordinanze di sequestro solo per violazione di legge. Tale nozione comprende gli errori di diritto e i vizi tanto radicali da rendere la motivazione inesistente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, secondo Sezioni Unite n. 25932 del 2008.
Resta invece estranea al controllo la manifesta illogicità, denunciabile mediante l’autonomo motivo previsto dall’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.. È scrutinabile la motivazione apparente, quale violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., quando l’itinerario logico non sia comprensibile. Poiché il secondo motivo censurava soltanto l’illogicità della valutazione sul pericolo cautelare, la Corte lo considera inammissibile, in linea con Sezioni Unite n. 25080 del 2003.
Quanto al primo motivo, la Corte applica l’art. 8 d.P.R. n. 380/2001. La concessione demaniale tutela gli interessi pubblici legati all’uso del demanio marittimo; il permesso edilizio consente invece al comune il controllo urbanistico del territorio. I due poteri restano distinti. Perciò l’atto concessorio non rende lecita un’opera priva dell’assenso comunale, come già affermato da Sez. III n. 14539 del 2020 e Sez. III n. 5461 del 2014.
La Corte esclude poi la dedotta precarietà. L’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001 riguarda opere dirette a esigenze obiettive, contingenti e temporanee, da rimuovere subito al loro venir meno e comunque entro centottanta giorni. L’art. 3, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 include invece tra le nuove costruzioni i manufatti leggeri utilizzati come ambienti di lavoro, salvo le ipotesi temporanee previste dalla norma. Decisiva è dunque la funzione, non la materiale smontabilità.
Nel caso concreto, il chiosco poggiava su un basamento in calcestruzzo ed era stabilmente ancorato al terreno. Questi elementi escludevano un bisogno meramente transitorio e rendevano necessario il preventivo titolo abilitativo, conformemente a Sez. III n. 10059 del 2026. La successiva domanda di sanatoria non incideva né sul fumus commissi delicti né sul periculum in mora. Alla declaratoria d’inammissibilità seguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese processuali e la sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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