Occultamento delle disponibilità e prescrizione: annullamento senza rinvio (Cass. pen. n. 31910/2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 la condotta di chi, mediante artifici o raggiri, ostacola l’accertamento delle imposte, ma l’elemento soggettivo del dolo specifico deve essere puntualmente accertato dal giudice di merito e non può coincidere o esaurirsi nella mera condotta fraudolenta. In presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione apparente della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Ne consegue l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato gli imputati per il reato di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000. Agli imputati era contestato di aver trasferito i rami d’azienda della società alla quale erano stati amministratore e liquidatore, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi e delle sanzioni per un importo complessivo di euro 2.409.418,93.
Avverso la sentenza di appello, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’elemento oggettivo e all’elemento soggettivo del reato, nonché il mancato esame dei motivi di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati, rilevando la gravità delle lacune motivazionali della sentenza impugnata. La Corte territoriale, nel confermare la condanna, non aveva risposto ai motivi di appello concernenti la neutralità delle operazioni di cessione dei rami d’azienda ai sensi dell’art. 2560 cod. civ., la loro inefficacia per il mancato gradimento da parte degli enti pubblici appaltanti e il ravvedimento operoso effettuato con il pagamento di una somma per i debiti pregressi.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha evidenziato che i giudici di merito si erano limitati ad affermare la sussistenza di un intento fraudolento, senza accertare puntualmente il dolo specifico, che non coincide e non si esaurisce nella condotta fraudolenta, potendo concorrere finalità extra-elusive, come l’esigenza di creare una good company per continuare a operare con gli enti pubblici. La Corte ha richiamato i precedenti Sez. 3, n. 10763 del 2021 e Sez. 3, n. 27143 del 2015.
Tuttavia, la Corte ha ritenuto assorbente l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata il 6 febbraio 2026. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, la Corte ha affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità i vizi di motivazione, poiché il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva.
La sentenza impugnata è stata pertanto annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per prescrizione.
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