Mandato di arresto europeo e diritto all’assistenza linguistica (Cass. pen. Sez. F n. 31907 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna quando la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l’assistenza di un interprete. L’omessa traduzione del mandato di arresto europeo, ove non eccepita nel corso dell’udienza, risulta sanata ai sensi dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Avverso la sentenza che dispone la consegna, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per i motivi di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente esclusione del vizio di motivazione, ai sensi del novellato art. 22, legge n. 69/2005.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, in esecuzione di due mandati di arresto europeo emessi dall’autorità austriaca, disponeva la consegna del ricorrente, nei cui confronti si procede per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e per ulteriori reati-fine contestati con mandato integrativo. L’unica udienza veniva celebrata congiuntamente per entrambi i mandati, senza che fosse stata svolta una fase cautelare autonoma rispetto al secondo di essi.
La difesa proponeva ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: l’omessa traduzione degli atti in lingua georgiana; il vizio di motivazione in ordine all’identità della persona ricercata; la violazione del principio di specialità; l’omessa verifica del rischio di trattamenti inumani o degradanti in Austria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando nel merito tutte le censure proposte. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la Corte di appello aveva nominato un interprete, sentendo l’interessato che aveva compiutamente esercitato le proprie facoltà difensive, e che per consolidata giurisprudenza la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti quando la comprensione sia assicurata dall’assistenza di un interprete, citando Sez. 6, n. 39924 del 2025 e Sez. 6, n. 19025 del 2017.
La Corte ha inoltre rilevato che l’eventuale nullità per omessa traduzione del mandato di arresto europeo doveva ritenersi sanata, non essendo stata eccepita nel corso dell’udienza. Ha poi escluso la fondatezza della censura relativa alla mancata traduzione della sentenza, risultando dal dispositivo che la traduzione era stata disposta con termine di cinque giorni, senza che la difesa avesse dedotto la mancata esecuzione.
In ordine al secondo motivo, la Corte ha rammentato che l’art. 22, legge n. 69/2005 limita il ricorso per cassazione ai soli vizi di legge di cui all’art. 606, lett. a), b) e c), cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità delle censure concernenti il vizio di motivazione. Ha precisato che l’errore di persona rilevante nella procedura di consegna è solo quello attinente alla differenza tra il soggetto ricercato e quello tratto in arresto, non già quello concernente l’individuazione dell’autore dei reati, questione di merito estranea alla delibazione sulla consegna.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che la fase cautelare costituisca antecedente necessario della consegna, e ha ritenuto il principio di specialità rispettato, avendo l’autorità richiedente indicato compiutamente i reati per i quali la consegna è stata proposta. Ha infine rigettato il quarto motivo, affermando che il principio del reciproco affidamento tra Stati membri esclude un obbligo di verifica d’ufficio delle condizioni detentive, salvo che emergano fondati elementi di rischio, nella specie non dedotti né desumibili da precedenti provvedimenti concernenti l’Austria.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.