Rilievo d’ufficio del giudicato esterno sulla cartella e cessazione dell’interesse all’impugnazione dell’avviso (Cass. civ. Sez. V n. 24789 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 384, terzo comma, c.p.c., la questione della cessazione dell’interesse all’impugnazione dell’atto atipico quando, in materia di contributi consortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento, la cartella esattoriale sia stata separatamente impugnata e annullata con sentenza passata in giudicato. In tal caso, per effetto della sola impugnazione dell’atto tipico, viene a cessare l’interesse all’impugnazione, pur facoltativa, dell’invito o avviso di pagamento, con consequenziale declaratoria di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza che abbia annullato quest’ultimo atto. L’instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio è presupposto necessario per la decisione.
Il Fatto
Il Consorzio di Bonifica 6 Enna, quale mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, aveva richiesto al contribuente il pagamento della somma di € 497,58 a titolo di contributo per opere irrigue per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante avviso di pagamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, accogliendo l’appello del contribuente contro la sentenza di primo grado, annullava l’atto impugnato sul rilievo che il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esisteva più ai sensi dell’art. 13 della legge regionale siciliana n. 5/2014. Il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di violazione di legge. Il contribuente ha resistito, eccependo preliminarmente l’improcedibilità del ricorso per difetto di valida procura e, con memoria conclusiva, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per effetto del giudicato esterno sopravvenuto costituito dalla sentenza n. 9695/2024, che aveva annullato la cartella di pagamento relativa alla medesima pretesa contributiva per gli stessi anni.
La Motivazione della Corte
La Corte, riservata al prosieguo ogni decisione sulla preliminare eccezione di improcedibilità per difetto di valida procura, si è soffermata sulla deduzione, formulata per la prima volta nella memoria conclusiva del contribuente, dell’intervenuta decisione di annullamento della cartella di pagamento relativa alla pretesa di contributo per opere irrigue per le medesime annualità 2015, 2016 e 2017. Ha rilevato che, in ipotesi di accertata rispondenza tra la cartella, separatamente impugnata, e l’avviso di pagamento oggetto del giudizio, viene in rilievo la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, per effetto della sola impugnazione dell’atto tipico – quale è la cartella, vertendosi in materia di contributi consortili direttamente riscossi in assenza di previo accertamento – cessa l’interesse all’impugnazione, pur facoltativa, dell’atto atipico, quale l’invito o l’avviso di pagamento.
La Corte ha tuttavia evidenziato che la specifica questione, dedotta per la prima volta nella memoria del contribuente, è stata introdotta senza che fosse stato assicurato il contraddittorio del Consorzio ricorrente. Ha pertanto ritenuto necessario instaurare su tale questione il contraddittorio ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., assegnando al Procuratore generale e alle parti un termine di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza per il deposito di osservazioni.
L’ordinanza si limita quindi a riservare la decisione, senza far luogo ad alcuna statuizione nel merito o in rito, in attesa delle osservazioni richieste sulla questione rilevata d’ufficio relativa alla possibile cessazione dell’interesse del Consorzio all’impugnazione dell’avviso di pagamento, con conseguente inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno.
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Nota della Redazione
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