Ricorso per cassazione: inammissibili motivi generici o non devoluti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 32023/2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, con asserti del tutto generici, prospetti un alternativo apprezzamento di merito, senza muovere effettive censure di legittimità alla sentenza impugnata. Parimenti inammissibili sono i motivi che deducono questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare in quanto non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza. Infine, l’inammissibilità dell’appello per genericità, rilevabile anche d’ufficio in sede di legittimità, preclude l’esame del corrispondente motivo di ricorso.
Il Fatto
La Corte d’appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto l’assorbimento del reato di cui all’art. 483 cod. pen. in quello di cui all’art. 496 cod. pen., riqualificando il fatto contestato e rideterminando in senso più favorevole il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, ha osservato che il primo motivo, pur denunciando la violazione dell’art. 496 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, non conteneva effettive censure di legittimità ma prospettava, con asserti generici, un mero alternativo apprezzamento del merito. Tale conclusione è stata sorretta dal richiamo al principio per cui il giudice di legittimità non può essere chiamato a rivalutare le prove.
Quanto al secondo motivo, che deduceva la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. e un vizio di motivazione, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per la sua natura inedita. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni non devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di questioni nuove non proponibili in precedenza, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza di legittimità.
Sul terzo motivo, concernente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha rilevato che il corrispondente motivo di appello era stato correttamente dichiarato inammissibile per la sua genericità. Tale inammissibilità, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod. proc. pen., è stata rilevata di ufficio anche in sede di legittimità, impedendo l’esame del motivo di ricorso.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso e, ravvisando profili di colpa nella proposizione dell’impugnazione, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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