Inammissibile il ricorso del PM avverso l’annullamento cautelare per carenza di interesse (Cass. pen. Sez. III n. 31914 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che abbia escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, qualora le censure, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano in una sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, senza confrontarsi con la ratio decidendi complessiva. Inoltre, il pubblico ministero che impugni la suddetta ordinanza deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, che possono ritenersi implicitamente sussistenti solo per i reati per i quali opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di un soggetto gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona, commessi ai danni della moglie e del figlio minore. A seguito dell’istanza di riesame proposta nell’interesse dell’indagato, il Tribunale di Catanzaro annullava l’ordinanza genetica, escludendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla base di una rivalutazione del quadro indiziario, delle contraddizioni emerse nelle dichiarazioni della persona offesa e degli elementi offerti dalle indagini difensive.
Avverso tale ordinanza, il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione illogica e contraddittoria, contestando la valutazione di inattendibilità della persona offesa e la mancata considerazione di elementi probatori favorevoli all’accusa.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente delineato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, ribadendo che il controllo sulla sussistenza dei gravi indizi deve limitarsi alla verifica della violazione di specifiche norme di legge o della manifesta illogicità della motivazione, senza poter intervenire nella ricostruzione dei fatti o sostituire l’apprezzamento del giudice di merito sull’attendibilità delle fonti di prova (ex plurimis Sezioni Unite n. 11 del 2000, Sez. IV n. 26992 del 2013).
La Corte ha quindi rilevato che il ricorso era connotato da aspecificità, sia estrinseca che intrinseca: le doglianze, versate in fatto, non affrontavano la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, la quale aveva ampiamente motivato in ordine alle contraddizioni intrinseche ed estrinseche delle dichiarazioni della persona offesa, alle risultanze delle indagini difensive che ne minavano la credibilità e alla mancata corrispondenza dei referti medici con le lesioni denunciate. Il ricorrente, inoltre, non si confrontava con l’argomento relativo all’acquisto dei biglietti aerei, che smentiva la versione della donna.
In particolare, la Corte ha evidenziato che il tribunale del riesame, nel fare corretta applicazione della regola del favor rei, aveva preso in esame accuratamente tutte le emergenze processuali, senza incorrere in lacune o illogicità manifeste, e che le censure del PM miravano a sollecitare una non consentita rivalutazione del materiale dichiarativo.
Infine, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento (da ultimo Sez. VI n. 40720 del 2025) secondo cui il pubblico ministero che impugna l’ordinanza che esclude la gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Tale onere non può ritenersi implicitamente assolto per i reati per i quali non opera la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Nel caso di specie, avendo il ricorrente censurato esclusivamente il profilo dei gravi indizi per i capi relativi a maltrattamenti, lesioni e sequestro di persona, l’eventuale accoglimento del ricorso sarebbe stato privo di utilità pratica, non potendo comunque condurre all’applicazione della misura coercitiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile.
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