Il rinvio della pena per malattia richiede l’accertata incompatibilità con il carcere (Cass. pen. n. 31890 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ex art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., la compromessa condizione di salute del condannato è condizione necessaria ma non sufficiente: il giudice deve verificare se la patologia sia congruamente fronteggiabile in ambiente carcerario, senza che ne derivi un trattamento contrario al senso di umanità cui è improntata la pena ex art. 27 Cost.. L’insussistenza delle condizioni per il differimento preclude automaticamente l’accesso alla detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., priva di ambito applicativo autonomo e concedibile solo in via surrogatoria, a condizione che ricorrano i presupposti legittimanti il rinvio dell’esecuzione.
Il Fatto
Il condannato, ristretto in istituto in espiazione di pena, ha chiesto al Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, ai sensi dell’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., e, in via subordinata, l’applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.. A sostegno dell’istanza, il detenuto ha allegato un quadro multi-patologico, caratterizzato da una cefalea cronica associata a dilatazione aneurismica in follow-up e da una condizione di disagio emotivo e ansioso cronico, necessitante di costante monitoraggio clinico.
Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza, ritenendo le patologie compatibili con lo stato detentivo, anche in ragione della possibilità di fruire dei presidi sanitari esterni. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà della motivazione e la mancata valutazione delle concrete condizioni dell’istituto penitenziario.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rammentato che il differimento facoltativo della pena, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2, cod. pen., postula una malattia grave, tale da porre in pericolo la vita o da esigere un trattamento non facilmente attuabile in detenzione, da valutarsi in bilanciamento con le esigenze di sicurezza della collettività. Il giudizio deve inoltre avere riguardo alle patologie che rendano l’espiazione in contrasto con il senso di umanità e con la dignità della persona, anche in considerazione di ogni stato morboso capace di determinare una condizione al di sotto della soglia di dignità rispettabile nella restrizione carceraria.
Il Collegio ha poi precisato che le condizioni di salute compromesse non possono comportare l’automatico accoglimento dell’istanza: il giudice è tenuto a verificare la concreta adeguatezza delle possibilità di cura e assistenza assicurabili nella situazione specifica, in un giudizio comparativo tra le condizioni di salute e quelle di detenzione. La valutazione non può limitarsi alla astratta idoneità dei presidi sanitari, ma deve riguardare la concreta fruibilità delle terapie nel regime intramurale.
Quanto al rapporto tra i due istituti, la Corte ha ribadito che l’insussistenza delle condizioni per il differimento preclude l’accesso alla detenzione domiciliare, essendo quest’ultima priva di un ambito applicativo autonomo e concedibile solo in via surrogatoria, ricorrendo i medesimi presupposti legittimanti. Ne consegue che il giudice, una volta escluso il rinvio, non è tenuto a motivare anche sul diniego della misura subordinata, stante l’identità dei presupposti.
Applicando tali principi, la S.C. ha ritenuto l’ordinanza impugnata immune da vizi: il Tribunale, pur dando atto delle patologie e delle osservazioni del consulente di parte, ha congruamente motivato la compatibilità con il carcere, evidenziando che il detenuto è tempestivamente avviato presso l’ospedale locale per gli accertamenti diagnostici e terapeutici. I generici riferimenti alle carenze dell’istituto, quale l’affollamento delle celle, non sono idonei a inficiare la decisione. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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