Ripiano dispositivi medici: il TAR Lazio tra rigetto e difetto di giurisdizione (TAR Lazio n. 14427 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento regionale che, ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, definisce l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano e quantifica le somme dovute costituisce esercizio di attività meramente tecnico-ricognitiva, priva di discrezionalità e di spendita di potere autoritativo. Ne consegue che la controversia avente ad oggetto la contestazione del quantum debeatur radica un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. Il meccanismo del payback sui dispositivi medici è stato ritenuto dalla Corte costituzionale compatibile con gli artt. 3, 23, 41 e 117 Cost., non integrando una prestazione di natura tributaria né ledendo il legittimo affidamento, atteso che il sistema era conoscibile dagli operatori sin dal 2015.
Il Fatto
Una società operante nella fornitura di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale impugnava dinanzi al TAR Lazio il decreto con cui la Regione Puglia l’aveva inserita tra le imprese tenute al ripiano dello sfondamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ponendo a suo carico un importo di circa 244.000 euro. Unitamente all’atto regionale, venivano gravati gli atti statali presupposti, tra cui il decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa, le linee guida ministeriali e l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. La ricorrente deduceva, tra gli altri profili, la violazione del contraddittorio procedimentale, l’illegittimità della determinazione retroattiva dei tetti di spesa regionali, la natura tributaria del contributo, la lesione dell’affidamento e della libertà di iniziativa economica, nonché l’alterazione dell’equilibrio economico dei contratti pubblici già eseguiti.
La Motivazione della Corte
Il TAR, dopo aver ricostruito il quadro normativo del c.d. payback sui dispositivi medici, ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Conferenza Stato-Regioni, in quanto sfornita di argomentazioni. Nel merito, le censure rivolte contro gli atti statali sono state ritenute infondate, richiamando i precedenti conformi della Sezione e la giurisprudenza costituzionale delle sentenze n. 139 e n. 140 del 2024.
In particolare, con riferimento alla censura sulla natura tributaria del prelievo, il Collegio ha escluso che la prestazione imposta ex art. 23 Cost. presenti i caratteri del tributo, mancando i requisiti dell’accertamento secondo il d.P.R. n. 600/1973, dell’impignorabilità ex d.P.R. n. 602/1973 e della devoluzione al giudice tributario ex d.lgs. n. 546/1992. La qualificazione come contributo solidaristico è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, in quanto finalizzata alla tutela della salute e alla razionalizzazione della spesa sanitaria, con la conseguente manifesta infondatezza delle censure relative alla capacità contributiva.
Quanto alla lamentata irretroattività e alla lesione dell’affidamento, il TAR ha evidenziato che il meccanismo di ripiano, con le relative percentuali (40% per il 2015, 45% per il 2016, 50% per il 2017 e successivi), era già previsto dal d.l. n. 78/2015, sicché gli operatori avrebbero dovuto esserne edotti fin dalla partecipazione alle gare. La fissazione del tetto regionale nella misura del 4,4% del fabbisogno standard, coincidente con il tetto nazionale, non lede gli interessi delle imprese, poiché una diversa determinazione non avrebbe potuto che ridurre il limite, aggravando l’onere di ripiano.
Con riferimento all’asserita alterazione dell’equilibrio contrattuale, il Collegio ha chiarito che il payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sull’entità delle forniture né sul prezzo dei prodotti. È stata inoltre ritenuta corretta la base di calcolo del fatturato al lordo dell’IVA, come previsto dal comma 8 dell’art. 9-ter, essendo lo Stato e le Regioni consumatori finali. La censura relativa alla mancata esclusione dei servizi accessori dal calcolo è stata respinta, trattandosi di voci contabilmente distinte, la cui eventuale commistione sarebbe imputabile a una errata fatturazione delle imprese.
In relazione all’atto regionale di recupero, il TAR ha invece dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’attività demandata alle Regioni dal comma 9-bis è stata qualificata come meramente esecutivo-ricognitiva, consistente nella verifica tecnico-contabile del fatturato e nella compilazione dell’elenco delle aziende tenute al ripiano, senza alcun margine di discrezionalità né spendita di potere autoritativo. La pretesa della ricorrente a non pagare o a pagare una somma minore si configura come diritto soggettivo al corretto calcolo dell’importo, non mediato dal potere amministrativo, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario. La causa è stata rimessa per la riassunzione ex art. 11 c.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.