Punteggio aggiuntivo A.2.2 e specializzazione ex art. 7 D.L. n. 71/2024 (TAR Lazio n. 14408 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023 non può essere esclusa in via automatica e generalizzata per i candidati che abbiano conseguito la specializzazione sul sostegno ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 71/2024, sul presupposto che tali percorsi non sarebbero selettivi. La verifica della spettanza del punteggio richiede, infatti, l’accertamento in concreto della natura e delle caratteristiche del titolo posseduto, non potendo trovare applicazione una presunzione assoluta di non equipollenza. L’eventuale esistenza di indicazioni ministeriali contrarie deve essere comprovata dall’Amministrazione, che è tenuta a esibirle nel giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, candidata alla procedura concorsuale per il reclutamento di docenti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, indetta con D.D.G. n. 2939/2025 per la Regione Lazio, impugnava la graduatoria di merito pubblicata il 23 giugno 2026, nella parte in cui non la includeva tra i vincitori. La sua esclusione derivava dalla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 12,50 punti previsto dal punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023. La Commissione giudicatrice, con comunicazione dell’11 maggio 2026, aveva infatti escluso tale riconoscimento per i candidati che, come la ricorrente, avevano accesso alla procedura con specializzazione conseguita ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 71/2024, ritenendo che i relativi percorsi non fossero selettivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio, nel valutare la fondatezza della domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori prima di pronunciarsi. In particolare, il Collegio ha disposto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito fornisca, entro quindici giorni, una relazione dettagliata sui fatti di causa e depositi copia delle indicazioni ministeriali richiamate dalla Commissione nella comunicazione dell’11 maggio 2026.
La scelta di disporre un incombente istruttorio evidenzia la necessità di verificare l’esistenza e la portata delle direttive ministeriali che avrebbero orientato l’operato della Commissione giudicatrice. Il thema decidendum ruota attorno alla corretta interpretazione del punto A.2.2 dell’Allegato B al D.M. n. 205/2023, che riconosce un punteggio aggiuntivo per i titoli di specializzazione, e alla sua applicabilità a quelli conseguiti attraverso i percorsi di cui all’art. 7 D.L. n. 71/2024.
La posizione assunta dalla Commissione — che ha escluso in via automatica e generalizzata il punteggio per tali titoli — appare suscettibile di censura ove non supportata da una base normativa o interpretativa espressa. Il TAR, con l’ordinanza in commento, ha inteso accertare se le richiamate indicazioni ministeriali esistano effettivamente e se il loro contenuto sia conforme al quadro normativo di riferimento.
La decisione del Collegio di fissare il prosieguo alla camera di consiglio del 23 settembre 2026 lascia impregiudicata ogni valutazione nel merito, ma conferma la rilevanza della questione interpretativa sollevata dalla ricorrente. L’esito dell’istruttoria sarà determinante per stabilire se la mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo sia legittima o se la ricorrente abbia diritto al riposizionamento in graduatoria, con un punteggio rivalutato da 214,50 a 227,00 punti.
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