Il giudice può determinare direttamente il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico (Cons. Stato n. 3 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere di congruità reso dall’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997 non costituisce espressione di una discrezionalità amministrativa insindacabile nel merito, ma una valutazione tecnico-professionale di raffronto tra l’attività difensiva svolta e i parametri tariffari forensi. Ne consegue che il giudice amministrativo, una volta ravvisato il difetto di motivazione del parere, non deve limitarsi all’annullamento dell’atto. Su domanda dell’interessato e quando la documentazione sia acquisita in atti, il giudice può accertare direttamente l’importo spettante al dipendente a titolo di rimborso, facendo applicazione della disciplina vigente, ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, c.p.a.. La posizione soggettiva del dipendente resta di interesse legittimo, ma la relativa tutela è piena ed effettiva, non limitata a una dimensione meramente formale.
Il Fatto
Un militare, assolto con sentenza irrevocabile da reati ascrittigli, chiedeva all’Amministrazione della difesa il rimborso delle spese legali sostenute, ai sensi dell’art. 18 del d.l. n. 67/1997. L’Avvocatura dello Stato esprimeva parere favorevole, riducendo però l’importo richiesto. L’erede del militare impugnava i provvedimenti di liquidazione dinanzi al TAR Puglia, lamentando l’illegittimità del parere per violazione dei parametri tariffari e difetto di motivazione. Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso e rideterminava direttamente il quantum del rimborso. Il Ministero della difesa appellava la sentenza, deducendo che il giudice avrebbe invaso la funzione tecnico-discrezionale riservata all’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione della Corte
La seconda sezione del Consiglio di Stato, rilevato il contrasto tra l’orientamento amministrativo – che esclude la sostituzione del giudice all’amministrazione nella quantificazione – e quello della giurisprudenza civile, che qualifica la pretesa come diritto soggettivo integralmente sindacabile, deferiva la questione all’Adunanza Plenaria. La Corte premette che il rimborso in favore del personale in regime di diritto pubblico conserva la natura di attività amministrativa autoritativa, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, precisa che la posizione dell’istante, pur essendo di interesse legittimo, riceve una tutela piena ed effettiva: i rimedi processuali devono riflettere la consistenza della protezione accordata dalla disciplina sostanziale.
La Corte osserva che la valutazione di congruità dell’Avvocatura dello Stato non è un’attività “riservata” o latamente discrezionale, ma consiste nel raffronto tra l’attività difensiva e i parametri forensi di cui al d.m. n. 55/2014. Tale confronto è un’attività tecnica, non sottratta al sindacato del giudice, che ordinariamente liquida le spese giudiziali. Il legislatore non ha subordinato il rimborso a valutazioni equitative dell’amministrazione, ma ha inteso garantire un contemperamento tra la tutela del dipendente e le esigenze di finanza pubblica, spettando tale bilanciamento al legislatore stesso.
Su queste basi, la Corte risponde al quesito: il giudice amministrativo, ravvisato il difetto di motivazione del parere, non deve necessariamente limitarsi all’annullamento. Su domanda dell’interessato e con la documentazione in atti, può accertare l’importo spettante facendo diretta applicazione della disciplina vigente, con possibile contenuto ordinatorio della pronuncia. L’interessato può comunque limitarsi a chiedere l’annullamento per vizi meramente strumentali. Nel caso concreto, la rideterminazione operata dal giudice di primo grado è corretta e non integra violazione dell’art. 13 del r.d. n. 1611/1933, non essendo intaccate le funzioni dell’Avvocatura. L’appello è respinto.
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