Adeguamento delle macchine agricole desilatrici: parere con condizioni e rilievi (Cons. Stato n. 1197 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere regolamentare di cui all’art. 71, comma 4, lett. a), n. 3, d.lgs. n. 81/2008 legittima l’introduzione di misure cogenti di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza delle attrezzature di lavoro, purché il provvedimento sia assistito dalla certificazione di assenza di oneri finanziari non coperti (c.d. neutralità finanziaria), resa mediante bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. La correttezza del procedimento di adozione dell’atto normativo richiede che il testo trasmesso per il parere sia definitivo e non modificabile, condizione che non è soddisfatta quando lo schema sia prodotto in formato non chiuso. L’obbligo di aggiornamento delle misure di prevenzione, ex art. 18, comma 1, lett. z), d.lgs. n. 81/2008, è presupposto inverato dall’evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
Il Fatto
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale volto ad approvare le linee guida per l’adeguamento delle macchine agricole desilatrici, miscelatrici e distributrici, immesse sul mercato prima del 2006 o non conformi agli standard più recenti. L’intervento si è reso necessario per colmare un vuoto regolatorio, rendendo cogenti obblighi derivanti dai principi generali del d.lgs. n. 81/2008, al fine di prevenire infortuni gravi o mortali dovuti al contatto con gli elementi mobili di miscelazione e trinciatura. La platea dei destinatari è individuata nei datori di lavoro e nei possessori di desilatori.
La Motivazione della Corte
La Sezione Consultiva per gli Atti Normativi ha preliminarmente rilevato un elemento di criticità procedimentale: la trasmissione dei testi in formato word, privo di visto di conformità della Ragioneria generale dello Stato, non assicura la definitività del provvedimento. Tale circostanza, secondo il costante indirizzo della Sezione, impedisce che la pronuncia possa intervenire su un testo stabile, non essendo inverata la condizione ordinamentale per il parere. Il Consiglio di Stato ha altresì ribadito la funzione di verifica della c.d. neutralità finanziaria, estesa anche ai provvedimenti di rango secondario.
Nel merito, la Sezione ha riconosciuto l’urgenza e la condivisione dell’intervento, ritenendo inverati i presupposti di cui all’art. 18, comma 1, lett. z), d.lgs. n. 81/2008, alla luce dell’evoluzione tecnica in materia di prevenzione e protezione. Ha tuttavia invitato l’Amministrazione a valutare misure di agevolazione fiscale e di sostegno finanziario per i destinatari economicamente più vulnerabili, anche con riguardo alla demolizione e sostituzione delle macchine non adeguate, richiamando l’art. 11, comma 5, d.lgs. n. 81/2008.
Con riferimento al termine di sei mesi per l’adeguamento e al divieto di utilizzo delle macchine non conformi, la Sezione ha preso atto delle valutazioni dell’Amministrazione circa la congruità e la proporzionalità del termine rispetto alla gravità del rischio. Ha altresì invitato a dare continuità alla sorveglianza del mercato e a rafforzare l’attività di controlli e ispezioni, facendo ricorso all’apparato sanzionatorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL.
Il principale rilievo sostanziale concerne l’art. 4, comma 2 dello schema, relativo all’attestato di avvenuto adeguamento. La Sezione ha evidenziato che non è individuale la figura professionale abilitata all’adeguamento, essendo utilizzato genericamente il termine “soggetto”, e che l’allegato B non chiarisce la natura giuridica della dichiarazione, attualmente priva di valore legale tipizzato, con conseguente impossibilità di attribuire responsabilità. È stato pertanto richiesto di integrare la relazione e l’allegato, rendendo gli interventi direttamente collegabili alle modalità delle linee guida. Il parere è reso alle condizioni e nei sensi di cui in motivazione, con la necessità preliminare di acquisire la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato.
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