Corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari: parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento (Cons. Stato n. 00675 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento ministeriale che disciplina il corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 63/2006, costituisce la fonte integrativa della disciplina prevista per i concorsi già banditi. In particolare, per le procedure concorsuali indette prima dell’entrata in vigore del decreto, la base normativa di rango primario è l’art. 2, comma 2, d.l. n. 92/2024, con la conseguenza che il regolamento si applica solo “per quanto non diversamente previsto dal decreto direttoriale 5 maggio 2020”. Il provvedimento, avendo natura regolamentare, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), legge n. 20/1994 e dell’art. 17, comma 4, legge n. 400/1988. La relazione illustrativa deve indicare la dichiarazione di esenzione dall’AIR e le relative ragioni giustificative.
Il Fatto
Il Capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto ministeriale recante “Regolamento per la disciplina del corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della carriera dirigenziale penitenziaria”. Lo schema, composto di undici articoli, dà attuazione all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 63/2006, che prevede un corso di formazione iniziale della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo.
L’intervento si rende necessario per definire compiutamente il percorso formativo dei neo-assunti, dopo che la disciplina era stata derogata per i concorsi del 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, e per i concorsi autorizzati dal d.l. n. 92/2024, da espletare con le medesime modalità previste dal decreto direttoriale del 5 maggio 2020.
La Motivazione della Corte
La Sezione consultiva, pur riconoscendo che lo schema è “congruamente redatto”, formula osservazioni su alcuni profili. In primo luogo, con riferimento all’art. 9, comma 1, lett. e), che prevede l’esclusione dal corso per assenze superiori a centosessanta giorni per infermità o maternità, suggerisce di chiarire la posizione dei consiglieri esclusi rispetto ai vincitori del corso successivo, in cui saranno inseriti.
In secondo luogo, la Sezione si sofferma sull’art. 10, che estende l’applicazione del regolamento ai vincitori dei concorsi indetti prima della sua entrata in vigore. Rileva che la base normativa è l’art. 2, comma 2, d.l. n. 92/2024, sicché il regolamento trova applicazione piena solo a regime. Per ragioni di coordinamento, suggerisce di aggiungere la clausola “per quanto non diversamente previsto dal decreto direttoriale 5 maggio 2020”, qualificando il regolamento come disciplina integrativa e non sostitutiva.
Quanto alla dichiarazione di esenzione dall’AIR, la Sezione prende atto che i costi di adeguamento non risultano di significativo impatto, ma segnala che la relazione illustrativa avrebbe dovuto contenere il riferimento alla dichiarazione e alle ragioni giustificative, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d.P.C.m. n. 169/2017.
Infine, la Sezione evidenzia che, trattandosi di atto normativo a rilevanza esterna, lo schema deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, con menzione nel preambolo; suggerisce poi di sostituire, all’art. 11, le parole “non devono derivare” con “non derivano”.
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