Art. 542 c.c. Concorso di coniuge e figli
Art. 542 c.c. — Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.
La funzione dell’art. 542 c.c. è coordinare le due pretese di riserva quando concorrono le due categorie di legittimari maggiormente protette dall’ordinamento: il coniuge superstite e i figli del defunto. La norma non si limita a sommare le quote previste isolatamente dagli artt. 537 e 540 c.c., ma ridefinisce ex novo le frazioni riservate a ciascuna categoria in ragione della reciproca compresenza, determinando al tempo stesso l’ampiezza della disponibile.
Cosa prevede l’articolo
Primo comma. Se il defunto lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge. La disponibile residua è pari a un terzo.
Secondo comma. Se i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio, mentre al coniuge spetta un quarto. La disponibile residua è pari a un quarto. La quota riservata ai figli si divide tra loro in parti uguali.
Applicazione pratica
Il rapporto tra l’art. 542 c.c. e le norme contigue è di specialità bilaterale. L’art. 542 c.c. prevale sull’art. 537 c.c. quando alla successione concorre anche il coniuge, e analogamente prevale sull’art. 540 c.c. nella misura in cui la presenza di figli riduce la quota di riserva del coniuge: in solitaria il coniuge ha diritto alla metà dell’asse; in concorso con un figlio la riserva scende a un terzo; in concorso con due o più figli scende ulteriormente a un quarto.
Concorso con un solo figlio. Le quote di coniuge e figlio sono simmetriche (un terzo ciascuno), con disponibile anch’essa di un terzo — la configurazione che lascia al testatore il margine di manovra più ampio rispetto alle ipotesi di concorso con più figli, sia per disposizioni testamentarie a favore di terzi sia per donazioni inter vivos (compiute in vita dal donante, a differenza delle disposizioni mortis causa). Proprio questa simmetria può favorire conflitti divisori di rilievo, perché le posizioni di coniuge e figlio si rispecchiano quasi esattamente in termini di quota assoluta: la lesione lamentata dall’uno può specularmente corrispondere a quella lamentabile dall’altro. La verifica della lesione richiede in ogni caso il passaggio obbligato attraverso la riunione fittizia ex art. 556 c.c.: le frazioni di legge si applicano sull’intera massa comprensiva del donatum, non sul solo relictum residuo.
Concorso con due o più figli. È la fattispecie statisticamente più ricorrente. La riserva è così articolata: un quarto al coniuge, un mezzo complessivamente ai figli, con disponibile pari al residuo quarto. La quota dei figli si divide in parti uguali tra loro, a prescindere dall’origine della filiazione, in forza del principio di parità sancito dall’art. 74 c.c. e dalla disciplina della filiazione riformata dalla L. 219/2012. Il punto decisivo sul piano pratico è che l’aumento del numero dei figli non riduce la loro quota complessiva (resta sempre un mezzo), ma ne riduce la quota individuale: con tre figli ciascuno ha diritto a un sesto dell’intera massa, con quattro figli a un ottavo, e così via. Questa diluizione individuale può rendere meno probabile, in concreto, la lesione del singolo figlio quando le donazioni abbiano favorito uno solo di loro, ma può al contrario aggravare la lesione degli altri se le donazioni hanno inciso sulla disponibile in misura superiore.
Giurisprudenza
Problema: quale sia il metodo corretto per verificare la lesione della quota riservata al coniuge e ai figli ai sensi dell’art. 542 c.c.
Principio: secondo Trib. Livorno, sent. n. 206/2025, la verifica della lesione richiede di detrarre preventivamente i debiti dal relictum, con valori riferiti alla data di apertura della successione, prima di applicare qualunque calcolo percentuale sulle quote.
Conseguenza pratica: il calcolo delle quote di riserva non può prescindere da un’operazione preliminare di depurazione del relictum dai debiti ereditari, correttamente collocata nella sequenza logica prima della riunione fittizia e dell’applicazione delle frazioni di legge.
Problema: come si ripartisce internamente la quota complessivamente riservata ai figli quando sono più di uno.
Principio: secondo Trib. Ragusa, sent. n. 130/2025, applicando rigorosamente lo schema dell’art. 542, secondo comma, c.c., la quota di un quarto al coniuge e di un mezzo ai figli plurimi si ripartisce tra questi ultimi sempre pro quota in parti uguali, salvo che emerga una dispensa dalla collazione o un’attribuzione testamentaria specifica che incida sull’imputazione.
Conseguenza pratica: in assenza di una dispensa da collazione o di un’attribuzione testamentaria specifica, la ripartizione tra i figli è sempre paritaria; eventuali attribuzioni disomogenee tra fratelli richiedono una base giuridica espressa, non una semplice scelta di fatto.
Errori frequenti
- Sommare le quote isolate previste dagli artt. 537 e 540 c.c. anziché applicare le frazioni ridefinite ex novo dall’art. 542 c.c. in caso di concorso.
- Calcolare la lesione solo sul relictum residuo, omettendo la riunione fittizia del donatum ex art. 556 c.c.
- Ritenere che la presenza di più figli riduca la quota complessiva loro riservata (resta sempre un mezzo): si riduce solo la quota individuale.
- Applicare ripartizioni diseguali tra i figli in assenza di un’effettiva dispensa da collazione o di un’attribuzione testamentaria specifica.
- Trascurare che la disponibile varia sensibilmente a seconda della fattispecie: un terzo in concorso con un solo figlio, un quarto in concorso con due o più figli.
Collegamenti
Art. 537 c.c. (riserva a favore dei figli), art. 540 c.c. (riserva a favore del coniuge), art. 556 c.c. (riunione fittizia), art. 74 c.c. (parità tra figli), L. 219/2012 (riforma della filiazione).
L’art. 542 c.c. mostra come la successione necessaria non sia una semplice somma di riserve individuali, ma un sistema di quote che si ridefiniscono a vicenda in base a chi concorre: la stessa quota di riserva del coniuge scende progressivamente da un mezzo a un quarto man mano che aumenta il numero dei figli con cui deve dividere la tutela legale.
Nota della Redazione
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