Estratto di ruolo: l’inammissibilità della impugnazione priva l’interesse qualificato dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 (Cass. civ. Sez. 5 n. 960 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, che ha novellato l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 inserendo il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia respinto l’impugnazione dell’estratto di ruolo, qualora il contribuente non confuti le ragioni della decisione impugnata e non alleghi le ragioni del predetto interesse qualificato, necessario per la contestazione del ruolo che presuppone una cartella non notificata o invalidamente notificata. La scadenza del termine per impugnare la cartella non determina la conversione della prescrizione breve in quella decennale, ma la definitività del credito, con conseguente decadenza del contribuente dalla relativa contestazione.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo al bollo auto, contestando l’omessa notifica della cartella e la prescrizione del credito. L’Agenzia delle Entrate produceva in giudizio la notifica della cartella e dell’avviso di accertamento presupposto, deducendo che la cartella non era stata impugnata nei termini ed era divenuta definitiva.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso, dichiarandolo inammissibile e comunque infondato per mancato decorso del termine prescrizionale. La Corte di Giustizia Tributaria confermava la sentenza, rilevando l’assenza delle specifiche ragioni previste dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021 a fondamento della tutela anticipata contro l’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente ricondotto i tre motivi di ricorso all’ipotesi di violazione di legge di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., pur in assenza di un’espressa indicazione da parte del ricorrente. Ha quindi esaminato la portata del primo e del secondo motivo, incentrati sulla prescrizione del credito erariale e sulla mancata verifica del suo decorso da parte del giudice d’appello.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fondato il rigetto esclusivamente sulla mancata impugnazione della cartella, ma anche sul difetto dell’interesse qualificato richiesto dalla nuova disciplina. Ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022, secondo cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, nel novellare l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, si applica ai processi pendenti perché concretizza l’interesse alla tutela immediata avverso il ruolo e la cartella non notificata o invalidamente notificata.
I motivi di ricorso non hanno confutato tale ratio decidendi, né hanno allegato la sussistenza delle ragioni che avrebbero consentito di superare il requisito dell’interesse ad agire. Il ricorso è stato pertanto ritenuto doppiamente inammissibile: per aspecificità, non avendo contrastato le ragioni poste a base della decisione impugnata, e per l’omessa deduzione dell’interesse qualificato.
Quanto alle spese, la Corte, rilevata la palese inammissibilità dell’impugnazione e l’integrale assenza di considerazione delle ragioni normative e giurisprudenziali indicate nella sentenza di gravame, ha applicato la condanna aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. e la sanzione accessoria in favore della Cassa delle ammende, oltre al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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