Appello dell’agente della riscossione tardivo se il ricorso introduttivo risulta ritualmente notificato (Cass. civ. Sez. 5 n. 1837 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova della rituale notifica del ricorso introduttivo, fornita dal contribuente mediante la ricevuta di accettazione della raccomandata e la cartolina di ritorno, comporta la piena conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell’ufficio finanziario. Ne consegue che il termine di sei mesi per la proposizione dell’appello, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. L’appello proposto dall’agente della riscossione oltre tale termine è inammissibile per tardività.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma un estratto di ruolo relativo a quattro cartelle di pagamento per IRPEF, deducendo l’omessa notifica, la decadenza e la prescrizione dei crediti. La CTP accoglieva il ricorso. L’agente della riscossione proponeva appello, eccependo la mancata notifica del ricorso introduttivo. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva il gravame, ritenendo non provata la regolarità della notifica. Il contribuente ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che il contribuente, sia in primo che in secondo grado, aveva depositato la documentazione attestante la rituale notifica del ricorso introduttivo all’agente della riscossione, consistente nella ricevuta di accettazione della raccomandata e nella cartolina di ritorno. Dall’esame dei fascicoli emerge che l’atto fu ricevuto dall’ufficio undici giorni dopo la spedizione. La sentenza impugnata, che aveva negato la prova della notifica, risulta quindi errata.
Il giudice di legittimità afferma che, avendo l’ufficio avuto piena conoscenza della pendenza del giudizio, il termine di sei mesi per impugnare la sentenza di primo grado decorreva dalla data di pubblicazione della stessa. Considerando la sospensione feriale, il termine scadeva il 9 settembre 2019.
Pertanto l’appello proposto dall’agente della riscossione solo nel gennaio 2020 deve ritenersi tardivo. La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 382, comma terzo, cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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