Esclusa l’agevolazione IMU per l’immobile non adibito a residenza anagrafica del possessore anche dopo la sentenza della Consulta (Cass. civ. Sez. 5 n. 2544 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’esenzione dall’IMU per l’abitazione principale, l’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale operata con la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale, richiede comunque la sussistenza di due condizioni: la dimora abituale e la residenza anagrafica del possessore nell’immobile. La pronuncia della Consulta, eliminando il riferimento al nucleo familiare, non ha soppresso il requisito della residenza anagrafica, che resta essenziale. Ne consegue che il proprietario di un’unità immobiliare nella quale dimora abitualmente ma non risiede anagraficamente non può beneficiare dell’agevolazione, dovendo assolvere l’imposta con l’aliquota ordinaria.
Il Fatto
La contribuente impugnava un avviso di rettifica con cui il Comune richiedeva il pagamento dell’IMU per l’anno 2019 relative a sette unità immobiliari di sua proprietà. Con riferimento a due di esse, la ricorrente ne rivendicava l’esenzione, sostenendo che costituissero la sua abitazione principale e la relativa pertinenza. Il Comune contestava tale qualificazione, evidenziando che la contribuente risultava residente anagraficamente, sin dalla nascita e fino al luglio 2019, in un diverso immobile, di proprietà esclusiva del padre, per il quale l’ente aveva già riconosciuto l’agevolazione per l’abitazione principale. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, invece, accoglieva l’appello della contribuente, richiamando la sentenza n. 209/2022 della Corte costituzionale. Il Comune proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’ente locale, ravvisando la violazione dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 da parte dei giudici di appello.
La Suprema Corte ha ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che la norma citata, nella formulazione antecedente alla pronuncia della Consulta, definiva l’abitazione principale come l’immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimoravano abitualmente e risiedevano anagraficamente. Con la sentenza n. 209/2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui faceva riferimento al nucleo familiare, stabilendo che rileva esclusivamente la condizione del possessore.
La Cassazione ha chiarito che tale intervento non ha affatto eliminato i presupposti dell’agevolazione, ma ha soltanto espunto il riferimento al nucleo familiare: restano, pertanto, imprescindibili entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore nell’immobile per cui si invoca l’esenzione. In assenza di uno solo di essi, l’agevolazione non spetta e l’imposta va assolta con l’aliquota ordinaria.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che dagli atti di causa era emerso che la contribuente non aveva la residenza anagrafica nell’immobile oggetto di accertamento, essendo stata residente, dalla nascita fino al luglio 2019, in un cespite diverso, con diversa identificazione catastale. La mancanza di tale requisito essenziale rendeva legittima la pretesa impositiva del Comune, risultando pertanto erronea la decisione della corte territoriale che aveva riconosciuto l’agevolazione.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame e regoli le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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