Indennità di vacanza contrattuale e tempo divisa: oneri di allegazione e natura del rimedio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2723 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità di vacanza contrattuale costituisce un rimedio di natura eccezionale, volto a garantire alla parte più debole un’anticipazione provvisoria dei futuri miglioramenti economici nelle more dei rinnovi contrattuali. Una volta percepiti gli incrementi retributivi destinati dal negoziato a coprire l’aumento del costo della vita, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo, alcuna ulteriore indennità, essendo preclusa la sommatoria di voci maturate in relazione a precedenti contrattazioni. Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo per indossare la divisa aziendale è computabile nell’orario di lavoro solo se, attraverso la regolazione contrattuale, è accertato che l’operazione è eterodiretta dal datore con riguardo a tempo e luogo della vestizione; tale eterodirezione può derivare da esplicita disciplina d’impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti. Il lavoratore ha l’onere di allegare e dimostrare di aver effettuato la vestizione in una fascia temporale in cui l’eterodirezione opera.
Il Fatto
Il lavoratore agiva in giudizio nei confronti dell’azienda sanitaria per ottenere il pagamento di differenze retributive a titolo di indennità di vacanza contrattuale e di indennità per il cd. tempo divisa, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2017. Il Tribunale di Locri accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 669/2024, riformava la decisione rigettando l’originario ricorso. La corte territoriale escludeva la spettanza delle indennità in misura superiore a quanto già percepito e, in ogni caso, riteneva insufficienti le allegazioni del lavoratore in relazione all’obbligo di indossare la divisa al di fuori dell’orario di servizio. Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, muovendo da quelli concernenti la spettanza delle indennità, in quanto il loro eventuale rigetto avrebbe assorbito la questione della prescrizione. In relazione all’indennità di vacanza contrattuale, la Corte ha innanzitutto escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che la sentenza impugnata aveva correttamente delimitato l’oggetto della pretesa alle sole differenze su una voce già percepita. Ha inoltre precisato che l’applicazione di un CCNL del pubblico impiego è sempre conoscibile d’ufficio dal giudice, ex art. iura novit curia, con la conseguenza che la segnalazione dell’entrata in vigore di un contratto collettivo non costituisce un’eccezione nuova.
Sul punto sostanziale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’indennità di vacanza contrattuale ha natura di rimedio eccezionale e provvisorio, non cumulabile con gli incrementi retributivi erogati in sede di rinnovo. Una volta che il contratto collettivo ha coperto gli effetti delle dinamiche inflazionistiche, non può essere riconosciuta alcuna ulteriore indennità per periodi di vacanza anteriori. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della corte territoriale di negare la sommatoria di indennità maturate in epoche precedenti alla scadenza del CCNL del 2009.
Con riferimento all’indennità di divisa, la Corte ha scrutinato tre diverse censure. Ha escluso l’omessa pronuncia, avendo la corte territoriale valutato anche il periodo anteriore al 2017, sia pure rilevando una carenza di allegazione. Ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata valutazione della condotta dell’azienda per l’inosservanza dell’ordine di deposito, per l’assenza di specifiche indicazioni circa l’eccezione in appello e la decisività dei documenti. Ha infine reputato infondata la censura sulla violazione della contrattazione decentrata, il cui art. 16 imponeva alla sola amministrazione di fornire la divisa, senza dettare alcuna disciplina sull’orario di lavoro.
La Corte ha ribadito che il tempo per la vestizione della divisa è orario di lavoro solo in presenza di eterodirezione, ossia quando l’operazione è diretta dal datore con riferimento al tempo e al luogo. Tale eterodirezione può risultare dalla disciplina aziendale o dalla natura stessa degli indumenti, ma grava sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare lo svolgimento delle operazioni nella fascia temporale in cui l’eterodirezione opera. Nel caso di specie, la corte territoriale ha escluso, con valutazione di merito non sindacabile in cassazione, che tale allegazione fosse stata fornita e che l’obbligo fosse ricavabile dalla contrattazione collettiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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