Accertamento sintetico: il nuovo redditometro non opera per gli anni precedenti il 2009 (Cass. civ. Sez. 5 n. 2882 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la motivazione apparente della sentenza di merito che annulli gli avvisi di accertamento senza specificare le ragioni della ritenuta indeterminatezza degli indici di ricchezza e gli effetti sulle risultanze degli atti integra una nullità della decisione per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. Quanto al merito, la previgente formulazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis applicabile agli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore dell’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, consente di presumere che una spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti. Tale meccanismo di imputazione a ritroso non determina una duplicazione d’imposta, atteso che la somma accertata è ripartita pro quota anno per anno, restando onere del contribuente fornire la prova contraria.
Il Fatto
Alla luce di due avvisi di accertamento fondati sul c.d. redditometro, l’Agenzia delle Entrate determinava sinteticamente il reddito di un contribuente per gli anni d’imposta 2007 e 2008. A seguito del contraddittorio, l’Ufficio aveva tenuto conto di alcuni versamenti eseguiti dalla convivente per l’acquisto di un immobile. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, rideterminando il reddito imponibile e applicando la nuova disciplina di cui alla legge n. 122 del 2010 anche alle annualità precedenti al 2009.
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, adita in appello dal contribuente, annullava integralmente gli avvisi di accertamento, ritenendoli privi di adeguata motivazione e censurando l’operato dell’Ufficio per non aver considerato alcuni redditi finanziari e quelli della convivente. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, incentrato sulla motivazione apparente della sentenza impugnata, ripercorrendo i principi enunciati dalle Sezioni Unite in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione, successivamente alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non rende percepibile il fondamento della decisione, lasciando all’interprete il compito di integrarla con congetture.
Nel caso di specie, il giudice di appello aveva affermato l’indeterminatezza degli avvisi senza chiarire come tale vizio potesse condurre all’annullamento, non avendo il contribuente mai lamentato la nullità degli atti per difetto di motivazione. La Corte ha rilevato come le criticità indicate dalla CTR fossero prive di specificazioni in ordine alla loro incidenza sull’accertamento, risultando così obiettivamente inidonee a esprimere il ragionamento seguito.
La Corte ha poi esaminato il quarto motivo, relativo alla violazione dell’art. 38, quinto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendolo fondato. Richiamando le disposizioni transitorie di cui all’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, ha precisato che le modifiche all’art. 38 operano esclusivamente per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non era scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, con la conseguenza che, per le annualità pregresse, trova applicazione la previgente formulazione.
Tale regime consente di porre a base dell’accertamento di un determinato anno un incremento patrimoniale verificatosi in un anno successivo, sulla base di una presunzione di imputazione a ritroso in quote costanti. La Corte ha escluso che tale meccanismo comporti una duplicazione d’imposta, poiché la somma accertata viene ripartita pro quota senza sovrapposizioni, onerando il contribuente della prova contraria. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
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Nota della Redazione
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