L’inammissibilità del ricorso per cassazione in materia di rettifica catastale non integra abuso del processo quando la motivazione supera il vaglio del minimo costituzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 3083 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, comma 6, Cost., ravvisabile solo in caso di motivazione totalmente mancante, meramente apparente, basata su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o comunque perplessa e obiettivamente incomprensibile, con esclusione del sindacato sulla sufficienza del discorso argomentativo. La violazione dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. per erronea applicazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere a una parte diversa da quella che ne era onerata, e non quando la censura concerna la valutazione delle prove. In tema di procedimento accelerato ex art. 380-bis cod. proc. civ., la definizione conforme alla proposta integra un’ipotesi di abuso del processo, legittimando la condanna ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ..
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento in rettifica catastale, che modificava la rendita di un immobile. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Basilicata, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva dichiarato parzialmente illegittimo l’avviso, escludendo dal calcolo della rendita il solo valore della torre.
Avverso tale sentenza, la società, quale incorporante a seguito di fusione, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 per motivazione apparente e l’erronea applicazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, assumendo un’inversione dell’onere della prova a proprio danno. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente escluso ogni incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio giudicante, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9611/2024.
Nel scrutinare il primo motivo, la Corte ha ricordato che il vizio di motivazione è sindacabile in sede di legittimità solo entro i ristretti limiti del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost. Nella specie, la sentenza impugnata non presentava i caratteri della motivazione apparente o perplessa, avendo il giudice di merito esplicitato le ragioni dell’accoglimento parziale del ricorso, basate sulla documentata applicazione dei criteri legali di stima e sulla mancata contestazione specifica da parte della contribuente. Pertanto, la doglianza è stata ritenuta infondata, essendo preclusa ogni critica alla sufficienza della motivazione.
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che la norma invocata dalla ricorrente (art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992) era inapplicabile ratione temporis, essendo entrata in vigore successivamente all’introduzione del giudizio. Ciononostante, la censura è stata esaminata nel merito, risultando comunque inammissibile. La Corte ha chiarito che la contribuente aveva erroneamente sovrapposto i piani dell’onere di contestazione e dell’onere della prova: la decisione impugnata si fondava, infatti, sulla mancata specifica contestazione dei criteri di stima e sulla documentazione prodotta dall’ufficio, valutata come adeguata a supportare la rettifica, senza alcuna inversione dell’onere probatorio.
Inoltre, la Corte ha dichiarato inammissibile la doglianza relativa alla mancata dimostrazione del valore fondiario, in quanto volta a ottenere una revisione del merito e del convincimento del giudice, attività estranea al sindacato di legittimità. I giudici di legittimità hanno, infine, applicato la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamata dall’ultimo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., in quanto la decisione conforme alla proposta di definizione accelerata lascia presumere la responsabilità aggravata del ricorrente. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e al pagamento delle somme a titolo di responsabilità aggravata e a favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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