Notifica dell’appello al difensore non nominato: nullità non sanata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3877 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla la notifica dell’atto di appello eseguita nei confronti di un avvocato che, pur risultando tra i difensori indicati nella procura alle liti, non abbia ricevuto la formale nomina a difensore da parte del procuratore generale dell’ente, unico soggetto legittimato a rilasciare la delega. La nullità non è sanata se l’appellante non provvede alla rinnovazione della notifica nel termine assegnato dal giudice, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello.
Il Fatto
L’appellante proponeva appello avverso la sentenza di primo grado emessa nei confronti dell’INPS, notificando l’atto a un avvocato che riteneva essere tra i difensori dell’ente. La Corte d’appello dichiarava improcedibile il gravame, ritenendo la notifica nulla in quanto effettuata a soggetto non legittimato e non seguita da rinnovazione nel termine assegnato.
Avverso tale pronuncia l’appellante proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo. L’INPS resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’ente previdenziale, rilevando che il giudizio era stato introdotto nel 2008 e, pertanto, non trovava applicazione la limitazione prevista dall’art. 58 della legge n. 69/2009. Ha inoltre precisato che il ricorso deduceva un error in procedendo, riconducibile al n. 4 dell’art. 360, primo comma, c.p.c., e non al n. 5 della medesima disposizione, come invece sostenuto dall’INPS.
Nel merito, la Corte ha esaminato la censura relativa alla violazione dell’art. 170 c.p.c., osservando che la questione centrale riguardava l’effettiva qualità di difensore dell’avvocato destinatario della notifica.
Dall’esame della procura rilasciata dall’INPS in primo grado è emerso che il suddetto avvocato era tra i difensori che avrebbero dovuto essere nominati ad hoc dal procuratore generale dell’ente. Tuttavia, nessuna delega in suo favore era stata firmata, sicché egli non poteva considerarsi legalmente investito della rappresentanza processuale dell’istituto.
La Corte ha pertanto ritenuto corretta la declaratoria di nullità della notifica pronunciata dalla Corte d’appello, non essendo seguita alcuna rinnovazione nel termine assegnato. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con declaratoria di non luogo a pronuncia sulle spese in ragione della dichiarazione resa dal ricorrente ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.
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Nota della Redazione
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