Onere probatorio e termine breve per l’impugnazione della sentenza notificata a mezzo PEC dal difensore (Cass. civ. Sez. 5 n. 4058 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza degli elementi costitutivi per fruirne, ivi inclusa l’effettività dei costi sostenuti. Il giudice di merito può legittimamente avvalersi delle presunzioni semplici per ritenere provata la fittizietà di detti costi, senza che ciò contrasti con l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992. La mancata riunione di giudizi connessi non costituisce motivo di nullità delle sentenze emesse. La notificazione telematica della sentenza eseguita dal difensore, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, deve rispettare i requisiti di forma-contenuto previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, costituendo tale rispetto il discrimine tra notifica valida e mera comunicazione telematica.
Il Fatto
La società, operante nel settore dell’impiantistica, aveva maturato un credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, poi utilizzato in compensazione. A seguito di controlli, l’Agenzia delle Entrate notificava un atto di recupero disconoscendo il credito, ritenendo le attività frutto di mera copiatura di precedenti lavori universitari. Il ricorso della società veniva accolto in primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania accoglieva l’appello dell’Ufficio.
La società ricorreva per cassazione, deducendo tre motivi. Eccepiva, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per intervenuto giudicato su una sentenza relativa ad altra annualità, asseritamente notificata a mezzo PEC e non impugnata nel termine breve. L’Agenzia si difendeva con controricorso, mentre la società depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui la ricorrente lamentava la mancata riunione dei giudizi connessi e l’erronea valutazione dell’eccezione di giudicato. Quanto alla riunione, ha richiamato il consolidato orientamento per cui la sua mancata effettuazione non determina alcun vizio delle sentenze emesse. In relazione al giudicato, ha rilevato che la questione non era stata correttamente dedotta per difetto di specifica indicazione della norma violata.
Nel merito, la Corte ha escluso la fondatezza dell’eccezione di giudicato, affermando che il messaggio di PEC con cui il difensore della società aveva trasmesso la sentenza di primo grado non conteneva i requisiti previsti dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. In particolare, l’oggetto del messaggio non recava la dizione “notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” e non risultava redatta la relazione di notificazione su documento informatico separato. La Corte ha precisato che il rispetto di tali requisiti costituisce il discrimine tra notifica telematica valida ai fini del termine breve e mera comunicazione, non potendo l’idoneità essere lasciata all’apprezzamento soggettivo del destinatario.
Il secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che tale norma, pur ribadendo l’onere probatorio dell’Amministrazione, non esclude l’utilizzabilità delle prove presuntive. Ha quindi confermato che, in tema di benefici fiscali, spetta al contribuente provare i presupposti per goderne, come nel caso di specie non avvenuto a fronte di un compendio indiziario deponente per la fittizietà dei costi.
Il terzo motivo è stato infine dichiarato inammissibile, poiché volto a ottenere una rivalutazione del merito in ordine all’attendibilità della documentazione prodotta, già congruamente e logicamente motivata dal giudice d’appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c.
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Nota della Redazione
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