La responsabilità solidale del socio di s.n.c. prescinde dalla notifica personale del titolo esattoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4168 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva delle obbligazioni tributarie e contributive di una società in nome collettivo, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento nei confronti della società impedisce che si produca la decadenza di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 nei confronti dei soci, i quali rispondono solidalmente e illimitatamente ai sensi dell’art. 2291 cod. civ. La responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali prescinde da qualsiasi specifica notifica del titolo esattoriale a questi direttamente diretta. È altresì legittima la formazione di un’unica partita di ruolo con più intestatari, senza che il concessionario sia tenuto a notificare la cartella a tutti gli obbligati.
Il Fatto
La socia di una società in nome collettivo impugnava dinanzi al Tribunale di Monza un’intimazione di pagamento relativa a cartelle per tributi di varia natura e ad avvisi di addebito per crediti previdenziali e contributivi. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, e la Corte d’Appello di Milano confermava la decisione. La socia proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità delle notifiche degli avvisi di addebito prodromici e la nullità della notifica dell’intimazione perché eseguita nei confronti della società e non nei suoi confronti personali, nonché l’intervenuta prescrizione dei crediti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata dall’INPS, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata il 23/12/2024 e che il ricorso era stato notificato tempestivamente.
Il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamentava l’omessa notifica di tre avvisi di addebito, è stato dichiarato inammissibile: la parte non aveva criticato il capo della sentenza di appello che aveva dichiarato tardive le censure, proposte per la prima volta solo nel giudizio di gravame.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la notifica dell’intimazione di pagamento alla società, e non personalmente alla socia, determini l’inesistenza giuridica della notifica stessa. Richiamando il principio di cui all’art. 2291 cod. civ., la S.C. ha affermato che la responsabilità solidale del socio per le obbligazioni sociali opera a prescindere da qualsiasi specifica notifica del titolo esattoriale a questi diretta. Il socio, ancorché receduto, può ricevere direttamente la notifica dell’avviso di mora, senza che rilevi la sua estraneità agli atti di accertamento, poiché il suo diritto di difesa è garantito dalla possibilità di impugnare l’atto notificato insieme a quelli presupposti.
Il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato infine ritenuto infondato: una volta accertata la ritualità delle notifiche degli atti prodromici, restano validi gli atti interruttivi, con conseguente esclusione del maturare del termine di prescrizione per tutte le pretese contributive, previdenziali e tributarie.
Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore degli enti resistenti.
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Nota della Redazione
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