Lo sgravio in autotutela non elimina sanzioni e interessi sul credito IVA disconosciuto (Cass. civ. Sez. 5 n. 4520 del 28.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero del credito IVA indebitamente compensato, lo sgravio in autotutela dell’imposta, disposto dall’Amministrazione finanziaria a seguito di accertamento che ha disconosciuto il credito, non fa venir meno il credito erariale per la parte del credito non riconosciuta, sicché su tale importo restano dovuti gli interessi e le sanzioni conseguenti all’omesso versamento. L’omessa presentazione della dichiarazione IVA, separatamente sanzionata ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, legittima la comminatoria della relativa sanzione, con assorbimento di eventuali sanzioni comminate. Non sono invece dovuti interessi e sanzioni sulla parte del credito IVA riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, atteso che, in disparte dal comportamento illegittimo conseguente all’omessa dichiarazione, separatamente sanzionato, la compensazione deve ritenersi legittimamente effettuata.
Il Fatto
La società contribuente, oggi in fallimento, portava in compensazione un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2008, pari ad euro 278.743,00, omettendo però di presentare la relativa dichiarazione. L’Amministrazione finanziaria recuperava il credito mediante cartella di pagamento emessa ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, richiedendo anche interessi e sanzioni. Nel corso del giudizio, l’Agenzia delle entrate procedeva all’esame complessivo della posizione IVA della società per gli anni dal 2006 al 2008, disconoscendo gran parte del credito, e per l’anno 2008 lo disconosceva nella misura di euro 199.593,00, conseguentemente annullando in autotutela la cartella limitatamente all’imposta, ma non quanto a interessi e sanzioni.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, riteneva che gli interessi e le sanzioni non fossero dovuti, sul presupposto che lo sgravio operasse retroattivamente e che la sussistenza sostanziale del credito escludesse la rilevanza della condotta omissiva. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, deducendo, rispettivamente, l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, non risultando la stessa convenuta nel giudizio di appello.
Nel merito, gli Ermellini hanno rilevato che la sentenza impugnata non aveva considerato che lo sgravio dell’imposta, intervenuto in autotutela a seguito del provvedimento di accertamento, non aveva fatto venir meno il credito erariale IVA per la misura di euro 199.593,00, somma sulla quale restavano comunque dovuti gli interessi e le sanzioni conseguenti all’omesso versamento. L’intervenuto sgravio, infatti, non elide la debenza degli accessori sulla parte del credito definitivamente disconosciuta.
La Corte ha poi precisato che l’omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2008 legittima la comminatoria della relativa sanzione ex art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con assorbimento di eventuali sanzioni comminate, richiamando sul punto il precedente di Cass. n. 27963 del 07/12/2020.
Quanto invece alla parte del credito IVA riconosciuta dall’Amministrazione finanziaria, pari ad euro 85.150,00, la Corte ha escluso la debenza di interessi e sanzioni, atteso che, in disparte dal comportamento illegittimo conseguente all’omessa dichiarazione — separatamente sanzionato — la compensazione deve ritenersi legittimamente effettuata.
In accoglimento dei motivi nei limiti indicati, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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