Improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. I n. 5846 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata costituisce una manifestazione di autoresponsabilità della parte, che assume l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC). L’omesso deposito di tale documentazione determina l’improcedibilità del ricorso, essendo la produzione tardiva ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. inidonea a sanare il vizio, atteso che la notificazione del ricorso è comunque successiva al termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato.
Il Fatto
Una società appaltatrice agiva in via monitoria nei confronti della committente per il saldo dei lavori di messa in sicurezza di una ex discarica. La committente si opponeva eccependo l’inesigibilità del credito per la presenza di un DURC negativo. Il Tribunale rigettava l’opposizione, ritenendo applicabile l’esimente di cui al D.M. 24.10.2007 in ragione dell’ammissione dell’appaltatrice al concordato preventivo. La Corte d’Appello confermava la decisione, affermando la possibilità per il giudice ordinario di delibare incidentalmente la sussistenza dei presupposti per ritenere soddisfatto il requisito del DURC ai fini dell’esigibilità del credito.
Avverso tale sentenza la società committente proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, lamentando, tra l’altro, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., degli artt. 2, 3 e 5 del citato decreto ministeriale e dell’art. 96 cod. proc. civ. La società controricorrente resisteva con controricorso. Veniva formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ravvisandosi la improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, condividendo le ragioni già esposte nella proposta di decisione accelerata. Nel fascicolo telematico non risultava depositata la documentazione comprovante la notificazione del provvedimento impugnato nella data indicata nell’epigrafe del ricorso. La prova di tale data di notificazione non emergeva neppure dai documenti allegati dalla controricorrente.
La Corte ha evidenziato che la copia della sentenza depositata dalla ricorrente non era munita della prova dell’avvenuta notificazione. Poiché la notificazione del ricorso risultava successiva ai sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato, la Corte ha precisato l’irrilevanza della data di inserimento della sentenza nel registro cronologico ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, richiamando il precedente di Cass. Sez. 3 n. 9917 del 2023.
Nel confermare il principio, la Corte ha chiarito che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso, attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità, impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato. Ne consegue l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita della relata di notifica, senza che sia possibile recuperare all’omissione mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., in linea con le Sezioni Unite n. 21349 del 2022.
La Corte ha inoltre disposto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., ritenendo la disposizione immediatamente applicabile ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non fosse ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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