Assorbimento della domanda subordinata e inammissibilità delle censure non decisive (Cass. civ. Sez. 3 n. 5936 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di domande tra loro compatibili ma articolate in via principale e in via subordinata, l’accoglimento della domanda principale determina l’assorbimento della domanda subordinata, che non deve essere decisa, a nulla rilevando che le domande si trovino in rapporto di compatibilità: il giudice che accoglie la domanda principale non può prendere in esame quella che la parte abbia proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento della prima. Il provvedimento con cui il giudice adito, disattendendo l’eccezione di litispendenza, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le conclusioni, salvo che quel giudice abbia conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente la questione; tale ordinanza, se emessa senza tali adempimenti, non è definitiva, e il giudice ben può successivamente decidere la questione in modo diverso. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri una ratio decidendi riferita ad un capo della sentenza diverso da quello effettivamente deciso, ovvero che non contesti la ragione per la quale il giudice di merito abbia ritenuto assorbita la domanda subordinata, o ancora che non dimostri l’interesse concreto a dolersi della cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, disposta in conseguenza della trascrizione della sentenza che ha sostituito la prima senza soluzione di continuità.
Il Fatto
Il socio receduto di una società in accomandita semplice aveva agito in giudizio per ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 2901 c.c., dello scioglimento anticipato della società e dell’assegnazione alla sorella, accomandataria, dei beni che gli erano stati promessi in sede di liquidazione della quota a seguito di transazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria, dichiarando inammissibili le altre domande, tra cui quella di risarcimento dei danni e quella di risoluzione dell’atto per nullità. La Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, aveva confermato la decisione, ritenendo assorbite le domande subordinate all’esito dell’accoglimento della domanda principale. Il socio receduto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili. In relazione al primo motivo, relativo alla mancata pronuncia sulla domanda di risarcimento danni, la Corte ha rilevato che la censura non coglieva la ratio decidendi, in quanto il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, richiamato dalla corte territoriale, era stato riferito alla domanda subordinata di risoluzione della transazione, non già a quella di risarcimento, la cui questione non risultava peraltro riproposta in appello.
Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta violazione del giudicato formatosi sull’ordinanza che aveva escluso la litispendenza, la Corte ha richiamato il principio per cui il provvedimento che disattende l’eccezione di litispendenza e dispone la prosecuzione del giudizio è insuscettibile di impugnazione immediata e non è definitivo se adottato senza la previa precisazione delle conclusioni; pertanto il giudice ben poteva successivamente decidere la questione in senso diverso, come correttamente ritenuto dalla corte di merito.
Il terzo motivo, relativo alla mancata pronuncia d’ufficio sulla nullità dell’atto di scioglimento, è stato dichiarato inammissibile perché il ricorrente non aveva contestato la ragione per cui la corte d’appello aveva ritenuto assorbita la domanda subordinata in presenza dell’accoglimento di quella principale, né aveva spiegato perché, pur avendo ottenuto la satisfazione del proprio interesse, avesse ancora interesse alla decisione della domanda subordinata. La Corte ha inoltre sottolineato la correttezza del principio per cui la domanda subordinata resta assorbita quando quella principale è accolta.
Il quarto motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse, atteso che la cancellazione della trascrizione della domanda, disposta in conseguenza dell’ordine di trascrizione della sentenza che la sostituisce, non lede alcun interesse del creditore, ben potendo il giudice disporre la sostituzione di una trascrizione con l’altra senza soluzione di continuità, e risultando dagli atti che la trascrizione della sentenza era stata effettuata. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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