L’assegnazione giudiziale non può eludere il conflitto tra giudicati (Cass. civ. Sez. 2 n. 5994 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di assegnazione di un bene in proprietà disposto dal giudice dell’esecuzione straniero non può essere valutato come atto a sé stante, essendo ontologicamente e finalisticamente avvinto alla sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria che ne costituisce l’approdo; pertanto, la sua efficacia in Italia è subordinata al riconoscimento automatico di tale sentenza ai sensi dell’art. 64 della l. n. 218/1995, con verifica della sussistenza dei relativi requisiti. Rientra nel giudizio di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, l’interpretazione della domanda volta a qualificare la pretesa come fondata su un giudicato estero contrapposto a quello italiano. La disposizione transitoria di cui all’art. 72 della l. n. 218/1995 si riferisce ai giudizi relativi al riconoscimento della sentenza straniera e non a quelli nei quali sia stata emessa la sentenza di cui si invoca l’esecutività.
Il Fatto
Una società proponeva domanda di rivendica della proprietà di un’autovettura nei confronti dell’acquirente, assumendo che questi avesse acquistato a non domino dal dante causa che, a sua volta, aveva ottenuto il bene all’esito di un procedimento di espropriazione mobiliare svoltosi nella Repubblica di San Marino, conseguente all’accoglimento di una domanda revocatoria proposta dal creditore della sua dante causa.
Il Tribunale rigettava la domanda, applicando la legge sammarinese in quanto lex rei sitae. La Corte d’appello riformava la decisione, ritenendo che la controversia concernesse un conflitto fra giudicati, quello italiano di rigetto della revocatoria e quello sammarinese di accoglimento, e che la prevalenza del primo impedisse il riconoscimento del secondo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, rigettando il ricorso, ha condiviso l’impostazione della Corte territoriale: la questione non riguardava l’individuazione della legge applicabile al trasferimento, ma la possibilità per la parte di far valere in Italia la sentenza sammarinese, con la conseguente applicazione dell’art. 64 della l. n. 218/1995, che subordina il riconoscimento alla sussistenza dei requisiti ivi previsti.
Quanto all’assegnazione del bene, la Corte ha chiarito che l’ordinanza di assegnazione non è un atto autonomo: essa è avvinta alla sentenza di accoglimento della domanda revocatoria, con la quale contrasta e che costituisce il suo presupposto logico-giuridico; diversamente opinando, la disciplina del riconoscimento sarebbe elusa ogni volta che venga in rilievo l’atto esecutivo che promana dalla sentenza di cui si invoca l’autorità. Inammissibile è stata ritenuta la censura sulla rettifica dell’intestazione del veicolo presso il P.R.A., per carenza di interesse, potendo la parte conseguire il medesimo risultato tramite la trascrizione della sentenza d’accoglimento.
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Nota della Redazione
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