Il riassorbimento delle quote retributive e la prescrizione del credito dell’Inps (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6743 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione dei contratti e degli atti negoziali, in quanto accertamento della comune volontà delle parti, costituisce attività propria ed esclusiva del giudice di merito. Il sindacato del giudice di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, non potendo la parte, sotto le spoglie di una denuncia per violazione di legge, contrapporre una diversa e più favorevole soluzione ermeneutica. È inammissibile il ricorso per cassazione che, deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, miri in realtà alla rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il termine annuale di sospensione delle procedure di riassorbimento previsto da un accordo sindacale, in assenza di espressa previsione di perentorietà, non è procrastinabile ad libitum fino a un’eventuale futura intesa collettiva.
Il Fatto
Un lavoratore, transitato alle dipendenze dell’Inps a seguito di mobilità volontaria inter-enti, agiva in giudizio nei confronti dell’Istituto. Questi, all’atto del trasferimento, aveva operato il riassorbimento delle quote retributive maggiori percepite presso l’ente di provenienza. L’accordo sindacale dell’11/10/2007 aveva previsto la sospensione per un anno delle procedure di riassorbimento, con facoltà per l’Istituto di riprenderle immediatamente allo scadere del termine. Solo con una lettera del 18/02/2019, l’Inps aveva chiesto la restituzione delle quote non riassorbite, iniziando le trattenute in busta paga.
Il lavoratore conveniva in giudizio l’Istituto, deducendo l’intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. del credito vantato dall’Inps e chiedendo la restituzione di quanto trattenuto. Il Tribunale dichiarava l’estinzione per prescrizione del credito, eccezione fatta per il rateo di febbraio 2009. La Corte d’appello di Trento, investita del gravame dall’Inps, lo respingeva, ritenendo che la prescrizione per le somme non riassorbite nel periodo di sospensione decorresse dal 12/10/2008, mentre per i ratei successivi operasse la prescrizione mese per mese.
La Motivazione della Corte
L’Inps ricorreva in cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 cod. civ. e seguenti, nonché degli artt. 2033, 2935 e 2946 cod. civ. L’Istituto sosteneva che l’erogazione dell’indebito si fosse conclusa a febbraio 2009, come dimostrato dal comportamento concludente delle parti, e che il dies a quo della prescrizione andasse individuato nel 1° marzo 2009. Inoltre, invocava la natura ordinatoria del termine annuale previsto dall’accordo, non potendo la scadenza comportare automaticamente decadenze in assenza di espressa previsione di perentorietà.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile, richiamando i principi espressi da Cass. n. 12482/2025 e Cass. n. 3636/2023. Il giudice del merito aveva partitamente vagliato le circostanze dedotte, e la ricostruzione proposta dall’Inps si risolveva in una mera richiesta di nuova interpretazione dell’accordo sindacale. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, l’interpretazione dei contratti costituisce attività propria del giudice di merito, il cui sindacato in sede di legittimità è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica.
La Corte ha precisato che, per far valere una violazione sotto tale profilo, non è sufficiente un generico riferimento alle regole legali, ma occorre indicare specificamente i canoni violati e le ragioni per cui il giudice di merito se ne sia discostato. Una diversa interpretazione, se pur plausibile, non può essere proposta in cassazione, dato che l’interpretazione del giudice di merito, purché aderente al dato letterale e coerente con la ratio dell’accordo, non deve essere l’unica possibile ma una delle possibili e plausibili.
Nella specie, l’interpretazione della Corte d’appello è stata ritenuta aderente al dato letterale e coerente con la volontà delle parti di consentire, entro lo spatium deliberandi annuale, il raggiungimento di un accordo sul riassorbimento. La mancata sottoscrizione di tale accordo avrebbe legittimato l’azione di recupero dell’Istituto, che non poteva ora sollecitare una valutazione del comportamento concludente delle parti, impingendo tale critica chiaramente nel merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dell’Inps al rimborso delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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