Il consolidamento del credito per mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 7017 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di pagamento è atto autonomamente impugnabile per vizi propri, ovvero per far valere un vizio della sequenza procedimentale, deducendo la nullità per omessa notifica dell’atto presupposto, o per contestare la stessa pretesa tributaria. Qualora l’intimazione non venga impugnata, il credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La produzione in appello della documentazione relativa alla notifica dell’intimazione non amplia illegittimamente il thema decidendum, afferendo al medesimo credito fiscale e costituendo una mera difesa ai sensi degli artt. 57, comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava alla società contribuente un’intimazione di pagamento, impugnata dalla stessa per omessa e/o irrituale notifica degli atti prodromici. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, annullando l’atto. In appello, l’Agenzia delle Entrate eccepiva l’inammissibilità del ricorso, producendo la documentazione relativa ad un’ulteriore intimazione di pagamento, notificata al liquidatore e mai opposta. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, ritenendo l’allegazione tardiva in quanto volta ad ampliare il thema decidendum.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente chiarito che l’inciso “peraltro prima facie infondata”, contenuto nella sentenza impugnata, non costituisce una ragione autonoma e decisoria idonea a formare oggetto di impugnazione, ma una mera argomentazione ipotetica. Tale considerazione non poteva, quindi, fondare un giudicato interno sulla questione relativa all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’intimazione di pagamento, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992, è autonomamente impugnabile. In base al meccanismo di cui all’art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546/1992, se l’intimazione non viene impugnata per far valere la nullità derivante dalla mancata notifica degli atti presupposti, il credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica.
La produzione documentale relativa alla notifica di una precedente intimazione non opposta, ha proseguito la Corte, non determina un ampliamento del thema decidendum. Al contrario, tale allegazione afferisce al medesimo credito fiscale e costituisce una mera difesa, ammissibile nel giudizio di appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 57, comma 2, e 58 d.lgs. n. 546/1992.
La Corte ha infine condiviso la necessità del rilievo officioso, da parte del giudice di secondo grado, dell’inammissibilità dell’impugnazione della cartella qualora sia stata regolarmente notificata e non opposta una successiva intimazione di pagamento. Alla luce di tali principi, il ricorso è stato accolto, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, cui è demandata la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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