Esclusa la detrazione IVA per gli ostacoli all’accertamento creati da contratti simulati (Cass. civ. Sez. 5 n. 7201 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il diritto alla detrazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 633/1972 è legittimamente escluso quando il contribuente, mediante la simulazione di contratti, abbia occultato operazioni imponibili creando un ostacolo all’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. L’idoneità della condotta ostativa deve essere valutata ex ante e non ex post, atteso che, a controlli avvenuti e dopo che i contratti simulati siano stati scoperti, nessuna condotta potrebbe più ritenersi idonea ad impedire il recupero d’imposta. Ne deriva che l’esclusione della detrazione non dipende dall’assenza dei requisiti sostanziali, soggettivi ed oggettivi, ma dalla natura fraudolenta del comportamento posto in essere. Il giudice tributario, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, può conoscere incidentalmente la questione di simulazione contrattuale, che si pone come pregiudiziale di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un’azienda agricola un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2000, contestando il mancato pagamento di un maggior debito IRAP e IVA emerso dalla produzione e vendita di latte “in nero”. Secondo l’Ufficio, i contratti di compravendita di vacche lattifere e di soccida conclusi con una società esercente attività di produzione di latte dissimulavano la vendita di latte in violazione del contingentamento comunitario. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e la riforma in appello, la sentenza della CTR veniva cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione. In sede di rinvio, la CTR rigettava l’appello, riconoscendo la sussistenza di ostacoli all’attività di controllo dell’Ufficio; la contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, relativi alla violazione dei principi enunciati dalla sentenza rescindente e all’esclusione del diritto alla detrazione IVA. I giudici di legittimità hanno evidenziato che il giudizio di rinvio ha carattere “chiuso”, essendo funzionale ad applicare il principio di diritto enunciato dalla sentenza resciscente. La CTR lombarda aveva accertato che la mancata emissione di fatture e la simulazione dei contratti non consentivano il controllo sostanziale da parte dell’Amministrazione, concretizzando quell’ostacolo all’attività di controllo che, secondo la sentenza di questa Corte, esclude la detrazione.
I motivi sono stati dichiarati inammissibili per non essersi confrontati con la sentenza impugnata, pretendendo il riconoscimento della detrazione in base alla sussistenza dei soli requisiti soggettivi e oggettivi. La Corte ha chiarito che l’esclusione del diritto alla detrazione non deriva dall’assenza di detti requisiti, ma dal fatto che la contribuente aveva posto in essere atti, come contratti simulati, destinati ad ostacolare l’attività di controllo. Tale condotta ostativa va valutata ex ante e non ex post, poiché una valutazione successiva all’accertamento renderebbe inidonea qualsiasi condotta fraudolenta.
Quanto al richiamo all’art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633/1972, la Suprema Corte ha precisato che il giudice di merito non ha inteso assimiliare la fattispecie a quella delle fatture false, ma ha utilizzato il confronto per affermare che, come non è ammessa la detrazione per operazioni inesistenti, così non è ammessa in caso di comportamenti fraudolenti, quale la conclusione di contratti simulati per occultare operazioni soggette a IVA. La condotta simulata ha, quindi, gli stessi effetti della fatturazione falsa, determinando l’esclusione della detrazione.
Il terzo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile. La Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione, fatta eccezione per la querela di falso e lo stato o la capacità delle persone; la simulazione contrattuale è questione pregiudiziale di merito che il giudice tributario può conoscere. Inammissibile, invece, la contestazione dell’accertamento di fatto della simulazione, incensurabile in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per le medesime ragioni. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.
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Nota della Redazione
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