La motivazione dell’avviso TARI delimita l’ambito del giudizio e non è integrabile in sede processuale (Cass. civ. Sez. 5 n. 7525 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, la motivazione dell’avviso di accertamento, richiamata dall’art. 1, comma 162, della legge n. 296/2006, ha la funzione di delimitare l’ambito delle contestazioni proponibili dall’ente impositore nel successivo giudizio di merito, ponendo il contribuente in condizione di conoscere l’an e il quantum della pretesa tributaria per approntare un’idonea difesa. L’ente non può modificare o integrare in sede processuale il presupposto della propria pretesa, poiché le ragioni poste a base dell’atto impositivo definiscono i confini del giudizio tributario, che resta un giudizio di impugnazione dell’atto. Ne consegue che è illegittimo l’avviso TARI la cui motivazione, attraverso il generico richiamo ad accertamenti di ufficio svolti incrociando banche dati comunali e catastali, non consenta di individuare le superfici imponibili.
Il Fatto
Il Comune notificava alla società contribuente, operante nel settore della produzione di imballaggi metallici, due avvisi di accertamento per il pagamento della TARI relativa agli anni d’imposta 2014 e 2015, in relazione ad un’area scoperta di 4.000 metri quadrati. La società impugnava gli atti dinanzi al giudice di primo grado, che accoglieva il ricorso per difetto di motivazione degli avvisi.
Il Comune proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza, riteneva legittimi gli atti impositivi sulla base di una certificazione catastale e di una perizia di parte prodotta dalla stessa contribuente. La società ricorreva quindi in Cassazione, deducendo la violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, rilevando che gli avvisi di accertamento non specificavano quali controlli fossero stati effettuati per rilevare l’infedeltà delle dichiarazioni presentate dalla contribuente, risultando carente lo stesso oggetto della relatio ad atti non indicati. Tale carenza preclude l’esercizio del diritto di difesa in sede di impugnazione dinanzi al giudice tributario.
La S.C. ha ribadito il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui l’ente impositore non può sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto impositivo per difetto di motivazione, richiamando, tra le altre, Cass., Sez. 5, n. 8361 del 15.03.2022 e Cass., Sez. 5, n. 4339 del 19.02.2024. La motivazione dell’atto delimita i confini della lite e l’ufficio accertatore non può modificarne il presupposto nel corso del giudizio.
Nel caso di specie, gli atti impositivi identificavano le superfici imponibili solo in base all’estensione, in difformità dalla denuncia originaria, richiamando non meglio precisati accertamenti di ufficio mediante utilizzo e incrocio di banche dati comunali e catastali. Tale genericità impedisce al contribuente l’esercizio del diritto di difesa in ordine all’individuazione delle particelle catastali oggetto di tassazione.
Il primo motivo è stato accolto, con assorbimento dei restanti motivi relativi alla motivazione apparente della sentenza e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha accolto l’originario ricorso del contribuente con annullamento degli atti impositivi, condannando il Comune alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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