Rilevante il fatto che i fornitori fossero cartiere, l’inerenza della prova di uscita dai giri fraudolenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 7625 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell’impugnazione dell’avviso di accertamento, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le censure siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci. La violazione delle norme sulle presunzioni (artt. 2727 e 2729 c.c.) è censurabile in Cassazione solo in presenza del vizio di sussunzione, non già quale pretesa rivisitazione del merito. La sentenza della CTR è nulla per motivazione apparente solo quando manchi del tutto l’individuazione del criterio logico posto a fondamento della decisione.
Il Fatto
Una società esercente il commercio di automobili impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso sulla base di un PVC che ipotizzava la sua partecipazione a una frode carosello. L’Amministrazione finanziaria contestava la natura di mere “cartiere” dei fornitori, qualificando come soggettivamente inesistenti le relative operazioni e recuperando a tassazione l’IVA anche sulla cessione intracomunitaria di un’autovettura, per la quale non erano stati rinvenuti i documenti di trasporto e pagamento.
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale del Molise, in parziale riforma, accoglieva l’appello limitatamente alle operazioni effettuate con uno dei fornitori. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in tre motivi; la società è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo con cui si deduceva l’inammissibilità dell’appello per carenza di censure specifiche contro la sentenza di primo grado. Richiamando il proprio precedente (Cass. n. 32954/2018) e le Sezioni Unite n. 27199/2017 in tema di artt. 342 e 434 c.p.c., la Corte ha precisato che l’atto d’appello non richiede forme sacramentali e che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni sostanzia il necessario dissenso quando queste si contrappongano alle ragioni del primo giudice, dovendosi valutare l’atto nel suo complesso.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione delle norme sulle presunzioni, è stato invece dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito nell’individuare e valutare gli elementi indiziari è sindacabile in legittimità solo per vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice, qualificati gli indizi come gravi e concordanti, li ritenga poi inidonei a fondare la prova presuntiva o viceversa. La valutazione di sintesi degli elementi raccolti e la scelta tra le risultanze processuali appartengono al giudice di merito, non potendo la parte pretendere una rivisitazione del merito in sede di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ne ha affermato l’infondatezza in relazione al vizio di motivazione apparente. Ha chiarito che la sentenza è nulla solo quando sia del tutto carente l’illustrazione delle ragioni della decisione, tanto da rendere impossibile individuare il criterio logico seguito. Nel caso di specie, la pronuncia della CTR conteneva invece una motivazione che consentiva di cogliere la ratio decidendi anche in ordine alle contestate percentuali di ricarico.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, senza pronuncia sulle spese per la mancata attività difensiva della società.
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Nota della Redazione
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