Omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale risarcitoria: sussiste il vizio e la Cassazione cassa con rinvio (Cass. civ. Sez. 2 n. 8009 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, ancorché formulata in via subordinata ai fini della compensazione per l’ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, presenta una propria autonomia logico-giuridica e impone pertanto una specifica statuizione del giudice di merito. La statuizione sul diritto di controparte al compenso per le opere eseguite non esonera il giudice dal pronunciarsi espressamente sulla domanda risarcitoria, configurandosi, in difetto, il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. Detto vizio non è ravvisabile in una statuizione implicita quando il rilievo motivazionale richiamato riguardi un diverso profilo della controversia, sicché l’assenza di qualsiasi statuizione — anche solo implicita ma inequivocabile — determina la cassazione della sentenza con rinvio. In tema di appalto, l’onere probatorio circa l’esistenza di varianti richieste dalla committente grava sull’appaltatrice e può essere assolto anche a mezzo di presunzioni, non essendo sindacabile in sede di legittimità la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.
Il Fatto
Una società appaltatrice agiva in giudizio nei confronti della committente per il pagamento del residuo corrispettivo di un appalto di opere edili, il cui ammontare era stato determinato all’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato dopo il recesso della committente. Il Tribunale rigettava la domanda, nonché la riconvenzionale risarcitoria spiegata dalla committente per i danni subiti. Con separata sentenza, il Tribunale aveva altresì accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stessa committente relativamente ad alcune fatture. Entrambe le pronunce venivano appellate dall’impresa e i giudizi riuniti erano decisi dalla Corte d’appello, che accoglieva il gravame, riconoscendo il diritto dell’appaltatrice al compenso per le varianti commissionate dalla committente, da quest’ultima mai contestate ed eseguite, e assorbendo ogni censura. Avverso tale sentenza la committente proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati per la gran parte sulla contestazione della valutazione delle prove e sull’asserita violazione delle norme in materia di interpretazione del contratto e di ripartizione dell’onere probatorio. In relazione alla dedotta violazione dell’art. 35 cod. cons., la Corte ha escluso che l’indagine ermeneutica condotta dai giudici d’appello avesse violato il canone di interpretazione più favorevole al consumatore, non essendo stata individuata alcuna clausola di dubbia interpretazione. Quanto all’assoggettabilità del rapporto alla disciplina del consumo, è stato precisato che tale disciplina, per il disposto dell’art. 128 cod. cons., si applica ai soli appalti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. La Corte ha altresì ribadito il principio secondo cui l’IVA costituisce un costo fiscale che esula dal corrispettivo e si aggiunge ad esso, anche quando il corrispettivo sia pattuito a corpo, salva espressa previsione contrattuale.
Con specifico riferimento alla censura concernente la mancata comparizione all’interrogatorio formale, valorizzata dalla sentenza impugnata nonostante il dedotto legittimo impedimento per motivi di salute, la Suprema Corte ha chiarito che tale circostanza era stata utilizzata dalla Corte territoriale come mero elemento ad colorandum, in un quadro di risultanze istruttorie (testo del contratto, accertamento tecnico preventivo, mancata contestazione dei lavori, presenza sul cantiere dei familiari, testimonianza del direttore dei lavori) autonomamente idonee a far ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’appaltatrice. I motivi volti a contestare la valutazione delle prove e l’utilizzo dell’elaborato peritale sono stati reputati inammissibili, poiché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio, attività riservata in via esclusiva al giudice di merito.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui la committente deduceva la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla propria domanda riconvenzionale di risarcimento danni, quantificata in una somma determinata e proposta in via subordinata ai fini della compensazione con il controcredito dell’appaltatrice. La sentenza impugnata, dopo aver accolto le pretese economiche dell’impresa, aveva affermato che la motivazione che precede assorbiva ogni censura, avendo rideterminato le somme dovute all’appaltatore. Tale statuizione, ad avviso della Corte, pur postulando l’implicito rigetto della domanda risarcitoria, non poteva ritenersi satisfattiva dell’onere di pronuncia imposto dall’art. 112 cod. proc. civ., attesa l’autonomia logico-giuridica della domanda riconvenzionale risarcitoria. Il rilievo motivazionale — secondo cui la committente non aveva sollevato alcuna contestazione — si riferiva al diverso profilo delle varianti rispetto al contratto originario e non poteva integrare una statuizione implicita ed inequivocabile. La Corte territoriale avrebbe dovuto, pertanto, esplicitare le ragioni dell’eventuale rigetto nel merito o per difetto di prova.
In conclusione, la Cassazione ha accolto il sesto motivo di ricorso, rigettando i restanti, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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