Esenzione IRPEF indennità di mobilità solo se investita nella costituzione di cooperativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 8526 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale di cui all’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999, che dichiara non imponibile ai fini IRPEF l’indennità di mobilità corrisposta in unica soluzione ai sensi dell’art. 7, comma 5, l. n. 223 del 1991, opera esclusivamente per la parte della somma reinvestita nella costituzione di una nuova società cooperativa. La natura derogatoria della norma impone un’interpretazione strettamente ancorata al dato letterale, che non può essere estesa né a versamenti eseguiti successivamente alla costituzione, a titolo di aumento di capitale sociale, né a soggetti che, come il socio sovventore, acquisiscono tale qualifica in un momento successivo all’atto costitutivo. Il beneficio spetta unicamente al lavoratore collocato in mobilità che, in qualità di socio fondatore, partecipi all’attivazione di una nuova iniziativa imprenditoriale in forma cooperativa.
Il Fatto
Il lavoratore, collocato in mobilità dopo un licenziamento collettivo, aveva richiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta IRPEF applicata sull’indennità di mobilità percepita in unica soluzione e investita nel capitale di una società cooperativa di cui era socio fondatore. L’Agenzia aveva opposto un diniego parziale, contestando la spettanza dell’esenzione per la quota versata solo successivamente alla costituzione, quando il contribuente aveva assunto la qualifica di socio sovventore in occasione di un aumento di capitale.
La Commissione tributaria provinciale aveva integralmente accolto il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in riforma parziale, aveva escluso il diritto al rimborso per la quota versata a titolo di aumento di capitale. Il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per motivazione apparente e la violazione delle norme agevolative.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha innanzitutto disatteso il primo motivo, incentrato sul vizio di motivazione apparente, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite nn. 8053 e 8054 del 2014, secondo cui la sentenza impugnata presentava un apparato argomentativo effettivo, logico e giuridicamente centrato sul thema decidendum.
Nel merito, la Corte ha confermato la sentenza impugnata, sottolineando che le norme che riconoscono benefici fiscali, come l’art. 15, comma 1, l. n. 133 del 1999, soggiacciono a un’interpretazione letterale e rigida, in quanto derogatorie rispetto al sistema ordinario di imposizione. Il tenore testuale della disposizione, che limita la non imponibilità alla parte reinvestita nella “costituzione” di società cooperative, non consente di ricomprendere nell’agevolazione i versamenti eseguiti a diverso titolo.
La Corte ha valorizzato la finalità della norma, coerente con la giurisprudenza della Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, n. 12746 del 2010 e Cass., Sez. L, n. 20826 del 2014), secondo cui l’anticipazione dell’indennità di mobilità costituisce un contributo finanziario finalizzato all’avvio di una nuova attività imprenditoriale, non una misura di protezione sociale. In tale prospettiva, l’esenzione è giustificata solo quando il lavoratore partecipi all’attivazione di una nuova iniziativa economica in forma partecipata che assorba la forza lavoro dell’impresa in crisi.
La Corte ha pertanto escluso che il beneficio possa estendersi alla sottoscrizione di un aumento di capitale in una cooperativa già esistente, operata dal socio sovventore, trattandosi di un’operazione successiva e diversa dalla costituzione della società. La scelta legislativa di circoscrivere l’agevolazione alla sola fase costitutiva, ancorché di favore per le cooperative ex art. 45 Cost., è stata ritenuta discrezionale e non irragionevole.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del contribuente alla refusione delle spese processuali, al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. e al versamento di ulteriore importo alla Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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