Divieto di nova in appello e nuova eccezione in materia tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 9152 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di nuove eccezioni in appello, sancito dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, concerne esclusivamente le eccezioni in senso stretto, ossia quelle con cui il contribuente fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva od estintiva della pretesa fiscale. Non integrano invece il divieto le eccezioni improprie o mere difese, dirette a sollecitare il rilievo d’ufficio dell’inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. La modificazione della causa petendi, che introduce un nuovo tema di indagine, determina un’inammissibile eccezione nuova non rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per la tassazione di registro di un atto di conferimento societario avente ad oggetto superfici edificabili, operato a liberazione di un deliberato aumento di capitale. Il contribuente impugnava l’atto impositivo deducendo la nullità per violazione del contraddittorio endoprocedimentale e per difetto di motivazione, nonché la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell’imposta in misura fissa a causa di una condizione sospensiva. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In appello, il contribuente invocava l’applicazione di un’agevolazione fiscale prevista per gli atti di attuazione di piani convenzionati, richiamando una convenzione urbanistica non menzionata nel ricorso introduttivo. La Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo applicabile l’agevolazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso con cui l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per ultrapetizione, ex art. 112 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello pronunciato su una questione non dedotta con il ricorso introduttivo.
I giudici di legittimità hanno richiamato il consolidato principio secondo cui il divieto di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda le sole eccezioni in senso stretto, non le mere difese. Tuttavia, nel caso di specie, la nuova difesa del contribuente non era riconducibile all’originaria causa petendi, poiché introduceva un diverso presupposto agevolativo, fondato su una convenzione urbanistica e su una norma non precedentemente invocata.
La Corte ha precisato che la modifica della causa petendi, qual circoscritta dai presupposti e dall’oggetto della pretesa impositiva individuati nell’atto impugnato, comporta un nuovo tema di indagine e integra una eccezione nuova, non consentita in appello.
Pertanto, il giudice del gravame aveva pronunciato in violazione del divieto di nova in appello, statuendo su un’eccezione di parte non proposta col ricorso introduttivo.
La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente, condannandolo al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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