Il raddoppio dei termini di accertamento è mera difesa, non eccezione nuova (Cass. civ. Sez. 5 n. 13403 del 09.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di termini di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, la deduzione dell’amministrazione finanziaria circa l’applicabilità dell’ipotesi di nullità della dichiarazione e del conseguente raddoppio dei termini di accertamento integra una mera difesa, ammissibile in sede di gravame, e non un’eccezione nuova ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992. La condotta dell’ufficio che in primo grado non abbia contestato la tesi del contribuente sulla scadenza del termine non integra acquiescenza o non contestazione, vertendosi sull’applicazione di disposizioni normative imperative. È altresì inammissibile l’impugnazione delle argomentazioni del giudice di merito che, dopo aver statuito l’inammissibilità del gravame, si configurino come mero obiter dictum privo di valenza decisoria. La verifica del rispetto del termine di decadenza va effettuata secondo il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, avendo riguardo alla data di spedizione dell’atto.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, in qualità di ex amministratore e liquidatore di una società estinta, un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 per la maggiore imposta dovuta dalla società per l’anno d’imposta 2006. Il contribuente impugnava l’atto deducendo la decadenza del potere impositivo per intervenuta scadenza del termine raddoppiato, fissato al 31.12.2016. La C.T.P. accoglieva il ricorso, ma la C.T.R., nel respingere l’appello dell’Ufficio, dichiarava inammissibile la diversa prospettazione dell’Agenzia circa la scadenza del termine al 31.12.2017, ritenendola una eccezione nuova e frutto di acquiescenza alla tesi avversaria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato esterno, rilevando che la sentenza invocata dal contribuente, pronunciata tra parti diverse e per un diverso titolo, non conteneva un accertamento sostanziale di infondatezza della pretesa tributaria ma si limitava all’annullamento dell’avviso per motivi formali, non essendo peraltro emersa dagli atti del giudizio di merito.
Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ravvisando un error in procedendo nella sentenza impugnata. Ha chiarito che non può configurarsi acquiescenza o non contestazione quando non sono in gioco fatti ma l’applicazione di norme imperative che disciplinano i termini di decadenza, sebbene la decadenza non sia rilevabile d’ufficio ma presupponga l’eccezione del contribuente, pacificamente sollevata nel caso di specie. La deduzione dell’Ufficio circa l’applicabilità della nullità della dichiarazione ai fini del calcolo del termine raddoppiato integra pertanto una mera difesa, ammissibile in appello ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte li ha dichiarati inammissibili per difetto di interesse. Richiamando il principio per cui, ove il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo, le ulteriori considerazioni sul merito costituiscono mere argomentazioni ipotetiche non impugnabili, la Corte ha escluso che nella specie ricorresse l’ipotesi, recentemente riconosciuta, della motivazione preponderante e diffusa nel merito, tale da configurare un provvedimento di rigetto sostanziale. L’affermazione della C.T.R. circa la mancata prova della denuncia penale si è appalesata quale mero obiter dictum, privo di valenza decisoria.
La Corte ha infine indicato al giudice del rinvio il criterio da applicare nella verifica del rispetto del termine di decadenza: il principio della scissione soggettiva degli effetti della notifica, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40543/2021, impone di avere riguardo alla data di spedizione dell’atto o all’inizio del procedimento notificatorio, non già alla data di ricezione da parte del destinatario.
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Nota della Redazione
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