L’inerzia nell’esecuzione di uno sgombero è atto illecito colposo e la giurisdizione resta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 3 n. 8640 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un immobile abusivamente occupato nei confronti della pubblica amministrazione per l’omesso sgombero appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti l’amministrazione deve esercitare un’attività vincolata, senza che possa discorrersi di potere autoritativo discrezionale. L’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere di dare attuazione coattiva ai provvedimenti giurisdizionali integra una condotta colposa che costituisce atto illecito di natura omissiva, fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., a nulla rilevando la disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge n. 14/2017, che fissa criteri di priorità e procedure ma non introduce alcuna discrezionalità. L’obbligo di esecuzione è principio incondizionato, “rafforzato” quando il provvedimento tutela diritti fondamentali, e la sua violazione espone lo Stato a responsabilità risarcitoria per lesione del diritto di proprietà, di iniziativa economica e di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 6 CEDU. Nessun concorso di colpa ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. è ravvisabile a carico del proprietario che abbia tempestivamente denunciato l’occupazione e ottenuto il sequestro, non potendosi imporre al danneggiato l’introduzione di un processo civile o amministrativo come attività gravosa o rischiosa.
Il Fatto
La società proprietaria di un compendio immobiliare in Roma convenne in giudizio lo Stato italiano, il Ministero dell’Interno, la Regione e il Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’occupazione abusiva dell’immobile, avvenuta a partire dal 2009 ad opera di circa 400 persone. In seguito alla denuncia della società, l’autorità giudiziaria aveva emesso un provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero, ma l’organo amministrativo deputato all’esecuzione, il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, era rimasto inerte per anni, omettendo di autorizzare lo sgombero per mancanza di soluzioni alloggiative alternative.
Il Tribunale di Roma, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Comune e Regione, accolse la domanda nei confronti dello Stato e del Ministero, condannandoli al pagamento di una rilevante somma risarcitoria. La Corte d’appello di Roma confermò integralmente la decisione, rigettando l’appello delle amministrazioni statali, che hanno quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi, rinunciando successivamente al secondo.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio limitatamente al rapporto processuale tra le amministrazioni statali e Roma Capitale, ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo, relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7737 del 2023, ha affermato che nella domanda di risarcimento per l’omesso sgombero viene in rilievo un diritto soggettivo, non un interesse legittimo, poiché l’attività della pubblica amministrazione è vincolata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla cessazione di una situazione illecita, senza margini di discrezionalità. La decisione si pone in continuità con il precedente delle Sezioni Unite n. 1599 del 2022.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha escluso che l’art. 11 del decreto-legge n. 14/2017 abbia introdotto un potere discrezionale in capo all’amministrazione nell’esecuzione degli sgomberi. La norma, sia nella versione originaria sia in quella modificata dal decreto-legge n. 113/2018, si limita a dettare criteri di priorità e a definire il procedimento, ma non incide sull’obbligatorietà dell’esecuzione. L’inerzia prolungata nell’attuazione del provvedimento giudiziario costituisce pertanto atto illecito colposo di natura omissiva, come già affermato da Cass. n. 24198 del 2018 e Cass. n. 24053 del 2025.
La Corte ha poi rigettato il quarto motivo, confermando la responsabilità dello Stato italiano. L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali è corollario ineludibile del diritto di accesso a un tribunale sancito dall’art. 6 CEDU, che sarebbe illusorio se le decisioni definitive restassero lettera morta. Quando il provvedimento tutela diritti fondamentali, l’obbligo di esecuzione è “rafforzato” e la sua violazione espone lo Stato a responsabilità per la lesione dei diritti di proprietà e di iniziativa economica.
Infine, la Corte ha rigettato il quinto e il sesto motivo. Ha escluso la contraddittorietà della motivazione, precisando che il riferimento all’apertura di un museo nell’immobile serviva solo a evidenziare la permanenza dell’occupazione. Ha inoltre negato il concorso di colpa della società danneggiata ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., non potendosi imporre al proprietario, che aveva già ottenuto tutela con il sequestro penale, l’onere di intentare un’ulteriore azione civile o amministrativa, trattandosi di attività gravosa e rischiosa.
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Nota della Redazione
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