Rinuncia e transazione determinano inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. III n. 18234 del 04.07.2025)
La rinuncia al ricorso priva di effetto estintivo se manca l’autorizzazione del comitato dei creditori o la sottoscrizione di tutti i ricorrenti; la transazione depositata da tutte le parti prova la sopravvenuta carenza di interesse e rende i ricorsi inammissibili.