Legittimazione passiva nel patrocinio a spese dello Stato per il processo tributario (Cass. civ. Sez. 2 n. 1557 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il legittimato passivo nei giudizi di impugnazione dei provvedimenti concernenti l’accesso di una parte al patrocinio a spese dello Stato, con la relativa liquidazione, deve essere individuato nel titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato, e pertanto nell’amministrazione sulla quale grava, in concreto, l’onere finanziario derivante dall’ammissione della parte al patrocinio. Il referente normativo è l’art. 185 del d.P.R. n. 115/2002, che individua le amministrazioni competenti alle aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti. La circostanza che la parte ammessa al patrocinio sia un fallimento non incide sul criterio di individuazione del soggetto passivo, che, per l’ipotesi di attività prestata in un processo tributario, è il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Fatto
Un avvocato chiese alla corte di giustizia tributaria la liquidazione del compenso per l’attività di patrocinio prestata in favore del fallimento di una società, nell’ambito di un giudizio tributario, nei limiti previsti dalla disciplina del patrocinio per i non abbienti. L’istanza fu dichiarata inammissibile perché la parte assistita non risultava ammessa al beneficio.
L’avvocato propose opposizione ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. dinanzi al Tribunale, convenendo in lite il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Tribunale, in contumacia delle amministrazioni, accolse la domanda, ritenendo il fallimento ammesso ex lege al beneficio ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115/2002, e pose le spese di lite a carico del solo Ministero della Giustizia.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente, fondata sull’asserita esistenza di un conflitto di interessi tra le due amministrazioni, tale da imporre la preventiva acquisizione della determinazione del Ministro competente ai sensi dell’art. 12 della l. n. 103/1979. L’eccezione è stata disattesa: nella rappresentanza delle amministrazioni da parte dell’Avvocatura dello Stato non è necessario che sia rilasciato uno specifico mandato per i singoli giudizi, né che sia prodotto il provvedimento autorizzatorio del legale rappresentante, come escluso dagli artt. 1 e 45 del r.d. n. 1611/1933. Le eventuali divergenze tra organi sono composte internamente dalla previsione dell’art. 12 citato, sicché l’assunzione dell’iniziativa giudiziaria comporta una presunzione iuris et de iure di validità dell’atto processuale.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha ricordato che il procedimento di liquidazione del compenso, pur inerendo ad attività espletate in diversi ambiti processuali, costituisce un autonomo giudizio contenzioso di natura civile, che incide su un diritto soggettivo patrimoniale. Le parti necessarie di tale giudizio sono esclusivamente i titolari del rapporto di credito e debito, richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 8516/2012 e ribadito da successive pronunce.
Il referente normativo per individuare l’amministrazione competente è l’art. 185 del d.P.R. n. 115/2002, il quale disciplina le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti. Tale disposizione individua per il processo tributario il Ministero dell’Economia e delle Finanze come amministrazione tenuta a sostenere l’onere economico del compenso. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, ritenendo erronea la statuizione del giudice di merito che aveva individuato la legittimazione passiva in capo al Ministero della Giustizia sulla base della natura fallimentare della parte assistita, criterio non decisivo ai fini dell’attribuzione dell’onere finanziario.
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Nota della Redazione
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