L’effettività del costo è prius logico rispetto all’inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 11203 del 26.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’effettivo sostenimento di un costo di cui si invochi la deduzione costituisce un prius logico rispetto alla prova della sua inerenza all’attività d’impresa: la verifica del requisito dell’inerenza presuppone che sia provata, a monte, l’esistenza del costo. La carenza di tale prova, affidata a una documentazione carente, non consente di valutare se i costi siano inerenti alla produzione del reddito. Il requisito dell’inerenza è riconducibile alla nozione di reddito d’impresa e non all’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, che riguarda il distinto principio di correlazione tra costi e ricavi.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva operato riprese a titolo di IRES, IVA e IRAP, contestando la documentazione insufficiente di alcuni costi. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente il ricorso e, in sede di appello, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rideterminava il reddito della società con conseguenti effetti su IRAP e sanzioni, confermando la decisione di primo grado sulla parte relativa all’IVA.
La società ricorreva in cassazione con quattro motivi, deducendo, tra l’altro, l’omesso esame della natura “polimorfa” dell’avviso e la violazione dell’art. 109 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la norma coprirebbe anche i costi privi di documentazione giustificativa, annoverandoli nella categoria dei costi non inerenti. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando inammissibili il primo, il terzo e il quarto, e infondato il secondo. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve riferirsi a un fatto decisivo in senso storico-naturalistico, e non a questioni o argomentazioni valutative come la pretesa natura ibrida della motivazione dell’avviso di accertamento.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che l’effettività del costo costituisce un presupposto logico rispetto alla sua inerenza. La verifica dell’inerenza, infatti, presuppone la prova dell’esistenza del costo, prova che grava sul contribuente. In assenza di tale prova, non è possibile valutare in astratto se i costi siano inerenti alla produzione del reddito. La Corte ha precisato che il requisito dell’inerenza è riconducibile alla nozione di reddito d’impresa e non all’art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, che disciplina il diverso principio di correlazione tra costi e ricavi, come affermato da Cass. n. 8739 del 2024.
Il terzo motivo, concernente la sovrapposizione tra fornitore che non versa le imposte e fornitore fittizio, è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la sentenza impugnata, che aveva escluso che l’amministrazione avesse contestato operazioni soggettivamente inesistenti. Il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile perché la società avrebbe dovuto censurare l’eventuale omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle operazioni oggettivamente inesistenti, e non proporre una censura di violazione dell’art. 2697 c.c., che ricorre solo quando il giudice ha attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, e non quando vi sia stato un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, come ribadito da Cass. n. 17313 del 2020.
La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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