La riproposizione in appello dei vizi procedurali del licenziamento ex art. 346 c.p.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 14211 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti processuali, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della motivazione della sentenza impugnata. La riproposizione in appello, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle questioni assorbite non richiede formule sacramentali né l’impugnazione specifica dei capi non impugnati, essendo sufficiente che la parte abbia manifestato, sia pure in via subordinata, la volontà di sottoporle al giudice del gravame. Ne consegue che la mancata pronuncia del giudice di primo grado su un vizio procedurale del licenziamento non comporta la formazione del giudicato interno se la questione è stata riproposta nella memoria di costituzione in appello.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva dichiarato ritorsivo il licenziamento intimato al lavoratore, ha annullato il recesso per omessa contestazione dell’addebito disciplinare, condannando la società alla reintegrazione e al pagamento dell’indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 324, 329, comma 2, e 346 c.p.c., sostenendo che il lavoratore non avesse riproposto in appello la questione dei vizi procedurali, assorbita nella decisione di prime cure.
Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale, censurando la sentenza d’appello per aver riconosciuto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento sulla base di erronei presupposti fattuali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il ricorso incidentale, dichiarandolo inammissibile. Le censure del lavoratore, pur formalmente dedotte come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., si dirigevano unicamente contro l’accertamento fattuale compiuto dai giudici di merito, attraverso la deduzione impropria della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La Corte ha richiamato il principio per cui la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando è veicolata sulla base di una ricostruzione in fatto diversa da quella fatta propria dal giudice di merito.
Quanto al ricorso principale, la Corte ha riaffermato che, a fronte della denuncia di un error in procedendo, sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti processuali. La Corte di cassazione, in tal caso, è giudice anche del fatto processuale.
Dalla piana lettura delle allegazioni contenute nella memoria di costituzione in appello è emerso che il lavoratore aveva dedicato un apposito paragrafo alla questione del licenziamento illegittimo per vizi formali e procedurali, argomentando sulla mancata attivazione del propedeutico procedimento disciplinare. Ciò ha indotto la Corte ad escludere la violazione dei limiti del devolutum, rigettando il ricorso principale.
La Corte ha quindi compensato le spese del giudizio di legittimità, ravvisando la reciproca soccombenza, con raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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