Imposta di bollo sugli atti processuali: obbligo solidale del difensore e vigenza dell’art. 10 l. n. 53/1994 (Cass. civ. Sez. 5 n. 7305 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, la mancanza della firma del difensore e dell’autenticazione nella copia notificata non determina l’invalidità del ricorso, purché l’originale rechi tali sottoscrizioni e la copia contenga elementi, come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario, idonei a evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale. L’art. 10 l. n. 53/1994 non è stato abrogato dal d.P.R. n. 115/2002, ma risulta ancora vigente in quanto modificato da successivi interventi normativi. Il difensore che autentica la sottoscrizione del contribuente sull’atto di conferimento dell’incarico è tenuto in solido con il ricorrente al pagamento dell’imposta di bollo sull’atto processuale, ex art. 22, comma primo, n. 1), d.P.R. n. 642/1972, con conseguente legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate. Per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà di ottenere la riforma risulti in modo non equivoco dalle deduzioni e conclusioni dell’appellato.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna aveva rigettato l’appello del contribuente, confermando la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso originario relativo a contestazioni per imposta di bollo dovuta su atti processuali. Il contribuente, un avvocato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per la mancanza di firma nelle copie notificate. La Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato infondata l’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata dall’Agenzia, richiamando il principio per cui la mancanza della firma del difensore nella copia notificata non invalida il ricorso quando l’originale rechi la sottoscrizione e la copia contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell’atto dal difensore munito di mandato speciale, come l’attestazione dell’ufficiale giudiziario.
Il secondo motivo, esaminato per pregiudizialità, prospettava l’abrogazione della norma impositiva per effetto del d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha escluso l’abrogazione dell’art. 10 l. n. 53/1994, rilevando che il successivo art. 16-quater d.l. n. 179/2012 e l’art. 46 d.l. n. 90/2014 sono intervenuti sulla norma, che risulta quindi ancora in vigore.
I motivi riguardanti il difetto di legittimazione passiva del contribuente e attiva dell’Agenzia sono stati dichiarati inammissibili, in quanto il ricorrente si è limitato a riproporre le tesi difensive già disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata. Nel merito, la Corte ha confermato l’orientamento per cui il difensore che autentica la firma del contribuente sull’atto di conferimento dell’incarico è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo, ex art. 22, comma primo, n. 1), d.P.R. n. 642/1972, con conseguente legittimazione attiva dell’Agenzia delle entrate e non del Ministero della Giustizia.
Quanto ai motivi sulla nullità della sentenza per mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale e sulla omessa motivazione in ordine alle spese, la Corte li ha ritenuti infondati, richiamando il principio per cui nell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente la manifestazione non equivoca della volontà di ottenere la riforma. La sentenza impugnata ha correttamente fondato la condanna alle spese sulla soccombenza, criterio valido e sufficiente, mentre la compensazione avrebbe richiesto specifica motivazione.
La questione di costituzionalità, relativa alla dedotta violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., è stata infine dichiarata manifestamente infondata, poiché la norma, richiamando la tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, individua i presupposti e gli importi dovuti per ciascun tipo di atto. La Corte ha inoltre rilevato che la questione era stata prospettata con riferimento ad altra prestazione patrimoniale.
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Nota della Redazione
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