Equa riparazione: il secondo termine per notificare è perentorio (Cass. civ. n. 7232/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il primo termine assegnato per notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non è perentorio. In caso di omessa o inesistente notificazione, il giudice può concedere un nuovo termine. Il secondo termine ha però natura perentoria e la sua inosservanza determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c. Decorso inutilmente tale termine, non può esserne concesso un ulteriore, salvo tempestiva istanza fondata su causa non imputabile alla parte.
Il Fatto
Alcuni ricorrenti avevano chiesto l’indennizzo per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare. Il consigliere delegato aveva accolto il ricorso, riconoscendo a taluni di essi euro 2.400,00, pari a euro 400,00 per ciascuno dei sei anni eccedenti il termine ragionevole individuato per la procedura concorsuale.
Il Ministero aveva proposto opposizione. Nel relativo procedimento la Corte d’appello, rilevata la mancanza della prova della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, aveva disposto un primo rinvio affinché il Ministero documentasse l’adempimento. Non essendo stata eseguita la notificazione, aveva poi concesso un ulteriore rinvio per provvedervi. All’esito, aveva deciso nel merito, rideterminando l’indennizzo in euro 1.800,00 per ciascun ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue il termine originariamente assegnato per la notificazione da quello successivamente concesso a seguito dell’omissione. Nel procedimento di equa riparazione, il primo termine non è perentorio, poiché tale natura non è espressamente prevista dalla legge. Se la notificazione è omessa o inesistente e il resistente non si costituisce spontaneamente, il giudice può quindi concedere un nuovo termine.
Diversa è la natura di quest’ultimo. Il termine assegnato per rinnovare la notificazione o per depositare la prova dell’avvenuta notificazione è necessariamente perentorio. La sua violazione comporta l’estinzione del procedimento. Il principio risponde all’esigenza di impedire una reiterazione indefinita degli adempimenti processuali già ordinati dal giudice.
Nel caso concreto, il primo rinvio aveva attribuito al Ministero un termine coincidente con la data della successiva udienza per documentare l’avvenuta notifica. Entro tale data l’amministrazione avrebbe dovuto dimostrare che la notificazione era già stata effettuata oppure procedere alla sua rinnovazione. Il termine era decorso inutilmente.
La Corte d’appello aveva quindi errato nel concedere un ulteriore rinvio per il medesimo adempimento. Tale decisione si traduceva in una proroga di un termine perentorio, vietata dall’art. 153 c.p.c., salvo che prima della scadenza fosse stata tempestivamente richiesta una nuova assegnazione sulla base di un fatto non imputabile alla parte. Nel provvedimento non risultava una situazione di questo tipo.
La violazione del termine determinava pertanto l’estinzione del giudizio di opposizione. La Cassazione accoglie il primo motivo e cassa senza rinvio il decreto impugnato, non potendo il procedimento essere ulteriormente proseguito. Resta così fermo il decreto originariamente emesso dal consigliere delegato.
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