Cassazione: la motivazione apparente della CTR sui costi non dedotti è motivo valido (Cass. civ. Sez. 5 n. 12385 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che censuri la statuizione del giudice d’appello su una questione non decisa, perché la decisione è stata assunta in applicazione del principio della ragione più liquida. In tal caso, la motivazione della sentenza d’appello è totalmente sostitutiva di quella di primo grado e la sua portata va interpretata secondo i criteri propri della nuova motivazione. È, invece, fondato il motivo che deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente quando il giudice di merito affermi apoditticamente la sussistenza dell’inerenza e della deducibilità dei costi, senza spiegare le ragioni per cui la documentazione prodotta sia idonea a dimostrarle, nonostante la specifica eccezione della controparte sulla mancanza di data certa ex art. 2704 c.c.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società consortile a responsabilità limitata, costituita per l’esecuzione di lavori di risanamento acustico, un avviso di accertamento con cui disconosceva la deducibilità dei costi e la detraibilità dell’IVA relative ad alcune fatture emesse dalle società consorziate. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che lo annullava. La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con sentenza depositata il 6 aprile 2018, rigettava l’appello dell’Ufficio, decidendo la causa in applicazione del principio della ragione più liquida e senza pronunciarsi sull’eccezione concernente l’obbligo di contraddittorio preventivo. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con il quale si censurava la sentenza per non aver ritenuto obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale. Tale questione non era stata esaminata dalla CTR, che aveva deciso la controversia per la ragione più liquida. La motivazione dell’impugnata sentenza, totalmente sostitutiva di quella di primo grado, non contiene affermazioni contrastanti con le norme asseritamente violate, sicché non può trovare ingresso un motivo di ricorso formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.
Il secondo motivo, con cui si contestava l’utilizzabilità di documenti non esibiti in risposta al questionario, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La CTR aveva accertato che la società contribuente aveva consegnato tutta la documentazione richiesta e che i documenti prodotti in giudizio erano diversi da quelli di cui l’Ufficio aveva chiesto l’esibizione, con la conseguente non operatività della preclusione di cui all’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.
Il terzo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui, dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato in caso di mancanza assoluta, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, incomprensibile o apparente.
Nel caso di specie, la CTR aveva affermato che la documentazione versata in atti provava l’esistenza, l’inerenza e la deducibilità dei costi, senza spiegare le ragioni di tale convincimento e senza rispondere all’eccezione dell’Amministrazione sulla mancanza di data certa delle fatture ex art. 2704 c.c. Tali proposizioni integrano una motivazione solo apparente, che non consente di ricostruire il percorso logico della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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