Sottrazione della garanzia patrimoniale e azione revocatoria ordinaria: l’eventus damni non richiede l’annientamento dell’intero patrimonio (Cass. civ. Sez. 3 n. 11854 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni non richiede il totale annientamento della garanzia patrimoniale, essendo sufficiente che l’atto di disposizione determini una riduzione del patrimonio del debitore tale da rendere insufficiente la garanzia residua a soddisfare le ragioni del creditore. La valutazione del pregiudizio deve essere condotta con un giudizio prognostico che consideri la situazione patrimoniali complessiva del debitore e la prossimità temporale tra l’emersione del credito e l’atto impugnato. Non è consentito al ricorrente per cassazione, tramite il motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., censurare l’omesso esame delle proprie argomentazioni difensive, che costituiscono mere tesi sulla interpretazione dei fatti e non fatti storici decisivi.
Il Fatto
Il Fallimento di una società agiva nei confronti di un ex amministratore e di altri soggetti, proponendo la domanda di simulazione e, in via subordinata, l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avverso due atti notarili: un atto di permuta e un atto di vendita immobiliare stipulati nel 2016. Il Tribunale aveva rigettato la domanda di simulazione ma accolto quella revocatoria, dichiarando inefficaci gli atti. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma, confermava l’inefficacia degli atti per la quota di un mezzo sui cespiti, con condanna alle spese. Avverso la sentenza d’appello l’ex amministratore proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2901 cod. civ. per carenza dell’eventus damni e l’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
I motivi di ricorso, esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono stati ritenuti infondati. Quanto al primo profilo, la Corte ha rilevato che le censure erano totalmente versate nel merito, tendendo a un riesame dei presupposti fattuali tramite una diversa lettura delle circostanze già valutate dal giudice d’appello, esorbitando dall’ambito dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la violazione o falsa applicazione di norma non riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa, attività questa riservata al giudice di merito. Sul secondo profilo, ha ricordato che l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. denuncia esclusivamente l’omesso esame di un fatto storico, decisivo, discusso tra le parti, e non può riguardare le argomentazioni difensive con cui la parte manifesta il proprio pensiero sulle conseguenze di un fatto o di una situazione giuridica, come affermato dalle Sezioni Unite.
Nel merito dell’eventus damni, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice d’appello, il quale aveva valorizzato la prossimità cronologica tra l’emersione del credito e gli atti impugnati. L’ex amministratore era stato condannato al pagamento di una somma rilevante in favore della curatela con sentenza passata in giudicato e aveva stipulato gli atti di disposizione nel medesimo periodo. Il debitore, trasformando la propria quota in diritto di usufrutto e alienando i cespiti, aveva ridotto la garanzia patrimoniale e sottratto alle ragioni creditorie gli unici beni del proprio patrimonio.
La Corte ha quindi escluso la dedotta insussistenza del pregiudizio, confermando la legittimità della revocatoria. Conclusivamente il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dello Stato, essendo la curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato, e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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