Principi di diritto (Massima)
In tema di garanzie del contribuente sottoposto a verifica fiscale, l’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, una volta assicurato il contraddittorio endoprocedimentale con l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni ai fini dell’acquisizione delle eventuali osservazioni critiche del contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo, non impone all’amministrazione finanziaria ulteriori forme di interlocuzione preventiva qualora intenda discostarsi dalle conclusioni del processo verbale di constatazione nella qualificazione della fattispecie impositiva o nella formulazione della pretesa tributaria.
Il contraddittorio preventivo è funzionale a consentire all’amministrazione finanziaria di esercitare il potere impositivo valutando le risultanze delle indagini e le difese del contribuente, senza essere vincolata alle conclusioni dei verificatori, restando la difesa del contribuente garantita dall’impugnazione giudiziale dell’atto.
Ai sensi dell’art. 109, comma 1, t.u.i.r., i ricavi e gli altri componenti positivi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, determinato dalla maturazione del diritto sulla base del titolo giuridico che costituisce la fonte di ciascuna voce, a prescindere dall’epoca della percezione e dalle vicende successive, purché ricorrano i requisiti della certezza e della oggettiva determinabilità dell’ammontare.
La certezza e la determinabilità del componente reddituale si riferiscono al momento in cui matura il diritto alla percezione e l’ammontare diviene determinabile secondo criteri oggettivi, essendo irrilevanti ai fini della competenza le vicende successive, come lo scioglimento del vincolo per recesso o il verificarsi di condizioni risolutive, a meno che queste non incidano sulla certezza del diritto già sorto.
Il Fatto
Il contribuente, promotore e mediatore finanziario, impugnò l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva evidenziato l’omessa dichiarazione di un premio contrattuale di incentivazione alla raccolta, per complessivi € 1.361.304,23, percepito da una banca a titolo di conguaglio in base a una lettera di intenti del 2008 che aveva preceduto il contratto di agenzia. La CTP di Livorno e la CTR della Toscana respinsero il ricorso e l’appello del contribuente. Quest’ultimo propose ricorso per cassazione deducendo tre motivi.
Il contribuente lamentava, con il primo motivo, la nullità dell’avviso per violazione del contraddittorio endoprocedimentale, poiché l’Agenzia delle Entrate si era discostata dalle conclusioni del processo verbale di constatazione in ordine all’imputazione temporale del premio senza instaurare un nuovo contraddittorio. Con il secondo e il terzo motivo, deduceva la violazione dell’art. 109 t.u.i.r., sostenendo che il premio doveva essere imputato all’esercizio in cui si erano verificate le condizioni di certezza e determinabilità e che, comunque, il rapporto si era risolto e la banca aveva chiesto la restituzione del premio prima della scadenza del termine di verifica previsto contrattualmente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il primo motivo, ritenendolo infondato. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui l’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, nel prevedere il contraddittorio endoprocedimentale con l’osservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del verbale di chiusura delle operazioni, assicura al contribuente la possibilità di presentare osservazioni critiche sulle risultanze della verifica. Una volta garantita tale interlocuzione, l’amministrazione finanziaria, unica titolare del potere impositivo, può discostarsi dalle conclusioni del processo verbale di constatazione senza dover instaurare ulteriori forme di contraddittorio, poiché la norma non impone un rinnovo dell’interlocuzione in caso di diversa qualificazione giuridica della fattispecie. La difesa del contribuente resta garantita dall’impugnazione giudiziale dell’atto impositivo. La Corte precisa che il contraddittorio preventivo è funzionale a consentire all’Ufficio di valutare le risultanze delle indagini e le osservazioni del contribuente, ma non vincola l’Amministrazione alle conclusioni dei verificatori, essendo il processo verbale di constatazione un atto interno alla procedura di verifica, privo di efficacia vincolante.
La Cassazione accoglie il secondo motivo, ritenendolo fondato, e rigetta il terzo. La Corte osserva che la CTR, dopo aver correttamente richiamato l’art. 109, comma 1, t.u.i.r. e aver ritenuto che i requisiti di certezza e determinabilità del premio si fossero concretizzati nell’anno 2009, non ha poi tratto le conseguenze da tale premessa, omettendo di verificare se l’avviso di accertamento, che aveva frazionato l’imputazione del reddito tra gli esercizi 2008 e 2009, fosse conforme al principio di competenza. La Cassazione afferma che la competenza fiscale si determina con riferimento al momento in cui matura il diritto alla percezione della componente reddituale sulla base del titolo giuridico che ne costituisce la fonte, indipendentemente dal momento della percezione e dalle vicende successive, quali il recesso o il verificarsi di condizioni risolutive contrattuali, a meno che queste ultime non siano già certe e determinate al momento della maturazione del diritto. Nel caso di specie, la Corte rileva che la CTR non ha valutato se il frazionamento operato dall’Ufficio fosse legittimo alla luce della disciplina della competenza, difetto che impone la cassazione con rinvio. Il terzo motivo, con cui il contribuente deduceva l’assenza dei requisiti di certezza e determinabilità a causa della condizione risolutiva prevista dalla lettera di intenti, è rigettato, poiché le vicende successive alla maturazione del diritto, come la verifica della persistenza della giacenza e la conseguente richiesta di restituzione, non incidono sulla certezza del diritto sorto nell’esercizio di competenza, salva la possibilità di operare le necessarie rettifiche in sede di dichiarazione dei redditi dell’esercizio in cui si verificano gli eventi modificativi. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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L’informazione incompleta può ledere l’autodeterminazione anche se l’intervento era necessario, quando impedisce al paziente di scegliere una struttura più specializzata.
In materia di classamento catastale con procedura DOCFA, la motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente se indica i dati oggettivi e la classe attribuita, mentre la valutazione delle componenti impiantistiche e la necessità del sopralluogo restano questioni rimesse al merito.