Convergenza delle chiamate in correità: il nucleo essenziale non si scompone (Cass. pen. Sez. I n. 2220 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della valutazione della convergenza delle chiamate in correità, il nucleo essenziale della propalazione non si individua in termini astratti, con esclusivo riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatrice, ma in relazione allo specifico fatto materiale oggetto della narrazione, nella sua interezza e secondo il rilievo che il dichiarante assegna alle circostanze evocate. Ne deriva che i dettagli secondari, suscettibili di fisiologiche discrasie, non possono essere eletti, in modo illogico, a elementi essenziali capaci di scardinare attendibilità e credibilità dei collaboratori. Il giudice del riesame che utilizzi il narrato di un dichiarante de relato per screditare fonti dirette, obliterandone il portato accusatorio convergente, incorre in vizio di motivazione, illogicità, contraddittorietà e travisamento del compendio accusatorio.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Napoli aveva annullato l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari per il concorso in un omicidio risalente all’agosto 2000. Il collegio riteneva non convergenti le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, autoaccusatisi a vario titolo della partecipazione al fatto, anche in relazione al narrato di un terzo dichiarante.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, denunciando il vizio della motivazione: il riesame avrebbe omesso di valutare la natura secondaria delle divergenze tra le versioni dei collaboratori, già ritenute dal GIP effetto dell’appannarsi del ricordo per il decorso del tempo, e avrebbe travisato le dichiarazioni del terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costante giurisprudenza di legittimità sulla metodologia di verifica delle chiamate in correità. Il nucleo essenziale della propalazione deve essere individuato nello specifico fatto materiale narrato e nel rilievo che il dichiarante assegna alle circostanze, senza che i profili essenziali possano essere ulteriormente scomposti.
Richiamando Sez. 1 n. 28221 del 14.02.2014 e Sez. 1 n. 34102 del 14.07.2015, la Corte ribadisce che il criterio selettivo tra dettagli secondari e nucleo essenziale si modula in funzione del peso che l’evento assume nell’economia del racconto. Il reciproco riscontro tra più chiamate sussiste quando vi è convergenza sullo specifico fatto materiale.
L’ordinanza impugnata risulta erronea sul piano metodologico: affida a elementi circostanziali la forza di scardinare l’attendibilità dei collaboratori. Il riesame ha impiegato il narrato del dichiarante de relato per confutare la credibilità delle fonti dirette, obliterando la porzione della dichiarazione che chiama in causa i due indagati, con ruoli convergenti rispetto a quelli indicati dai collaboratori.
La Corte censura l’illogicità del ragionamento, dove l’errato riferimento al ruolo di un soggetto estraneo alla vicenda diventa strumento per sminuire l’attendibilità di chi non lo ha mai chiamato in causa. Vi è invece palese convergenza sui dati essenziali: ruoli, mandante e concorrente materiale, veicoli impiegati, armi e colpi, programma di distruzione delle armi e dell’autovettura. Su tali elementi la motivazione del riesame è lacunosa e travisante.
Il Tribunale attribuisce infine, in modo illogico, un significato di smentita a una circostanza che costituisce piuttosto riscontro della dichiarazione di uno dei collaboratori. L’ordinanza è dunque annullata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, ai sensi dell’art. 309, co. 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio sulle censure e sulla congruità dell’ordinanza genetica.
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Nota della Redazione
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